Cassazione Civile, Ordinanza n. 27712/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (denuncianti)
La controversia
La controversia nasce da due denunce-querela presentate nei confronti del coniuge della ricorrente e da successive note, esposti e atti difensivi nei quali, secondo l’attrice, venivano reiterate accuse di comportamento violento, minacce, inseguimento e tentato speronamento dell’autovettura, riferibili in realtà a lei pur senza menzione nominativa. La ricorrente domandava il risarcimento del danno morale e non patrimoniale, assumendo che le accuse fossero calunniose e diffamatorie e che la sua identificazione fosse possibile per il contesto documentale. In Cassazione deduceva: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata distribuzione dell’onere probatorio e della non contestazione; erroneo diniego di efficacia di giudicato esterno alla sentenza civile n. 1918/2020, o quanto meno del suo valore probatorio documentale; violazione delle norme sulle presunzioni e sulla fede privilegiata degli atti pubblici; erronea esclusione dei presupposti della calunnia, anche nella forma implicita, e mancata pronuncia/motivazione sulla diffamazione; omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: nessuna violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva deciso entro i limiti della domanda; corretta la valutazione sulla non contestazione e sulla titolarità attiva della pretesa; esclusa l’efficacia del giudicato esterno perché mancante identità soggettiva e oggettiva e perché non ammesso un giudicato "riflesso" a favore di un terzo titolare di posizione autonoma; legittimo l’uso meramente indiziario di atti e provvedimenti richiamati; corretta la valutazione delle presunzioni e la distinzione tra fede privilegiata del fatto attestato e circostanze de relato; infondato il richiamo alla calunnia e alla diffamazione, poiché dagli atti non emergeva univocamente l’identificazione della ricorrente come persona offesa, né poteva desumersi ex post tale identificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I requisiti di chiarezza e sinteticità dell’atto di ricorso sono violati solo se l’esposizione è oscura o gravemente lacunosa, al punto da rendere incomprensibili le censure.
Il giudice deve decidere entro i limiti della domanda, ma può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza alterare petitum e causa petendi.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta di attribuire un bene diverso o di introdurre una diversa causa petendi, non impedisce una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
La violazione è configurabile solo nei casi tipici di decisione su fatti non allegati/provati o di omessa valutazione di prova decisiva ritualmente acquisita; non consente un riesame del merito.
La contestazione dei fatti costitutivi può emergere anche da difese incompatibili con l’allegazione avversaria; la valutazione della non contestazione spetta al giudice di merito.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; il giudice non deve esaminare espressamente ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata.
Il giudicato non si estende automaticamente ai terzi; l’efficacia riflessa è esclusa quando la posizione giuridica fatta valere è autonoma e manca un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica.
La norma sul giudicato tra creditore e uno dei debitori solidali non era pertinente, poiché qui erano in gioco pretese risarcitorie autonome e distinte.
Le presunzioni semplici richiedono un ragionamento inferenziale fondato su fatti noti idonei a sorreggere, in modo logico, la prova del fatto ignoto.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice può procedere prima alla selezione degli indizi e poi alla valutazione complessiva degli elementi residui.
La fede privilegiata riguarda solo i fatti attestati come compiuti in presenza del pubblico ufficiale; le circostanze apprese de relato o frutto di deduzioni restano liberamente apprezzabili.
La calunnia richiede una falsa incolpazione univocamente riferibile a persona determinata o determinabile e la consapevolezza dell’innocenza del soggetto accusato.
La diffamazione presuppone comunque la riferibilità dell’offesa a un soggetto determinato o determinabile; se tale riferibilità manca, la domanda risarcitoria resta priva di presupposto.
art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.
Non sussiste vizio motivazionale se la decisione espone una ratio decidendi chiara e incompatibile con la tesi della parte, anche senza confutare ogni singola allegazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove né del merito, ed è ulteriormente precluso in caso di doppia conforme ove non si indichino le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo per vizi processuali effettivi o per anomalie motivazionali che si traducano nella mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione.
art. 348-ter, comma quinto, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 6 CEDU
L’interpretazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso deve evitare un eccessivo formalismo, in ossequio al diritto di accesso al giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La falsa imputazione di un fatto costituente reato è civilmente rilevante solo se, sin dal testo originario dell’atto, l’accusa è univocamente riferibile a una persona determinata o determinabile; non basta che l’identificazione possa essere ricostruita ex post con elementi esterni.
- In tema di risarcimento del danno da denunzia o querela, il giudice deve verificare in concreto la riferibilità dell’addebito al soggetto che agisce in giudizio; l’assenza di identificabilità originaria esclude sia la calunnia sia la diffamazione come presupposto dell’azione risarcitoria.
- Il giudicato formatosi in un diverso processo non può essere opposto da o contro un terzo quando la pretesa azionata nel nuovo giudizio ha oggetto e causa petendi autonomi; l’efficacia riflessa è eccezionale e richiede un vero nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica.
- Le circostanze attestate da pubblici ufficiali godono di fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti o compiuti in presenza del verbalizzante; le indicazioni derivanti da fonti esterne o da ricostruzioni deduttive hanno valore indiziario e sono liberamente valutabili.
- La prova per presunzioni richiede una valutazione dapprima dei singoli indizi e poi, se residuano elementi seri, della loro convergenza complessiva; il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
- La mancata contestazione dei fatti costitutivi e la titolarità attiva del rapporto controverso sono apprezzamenti che spettano al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo nei limiti stretti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole processuali.
- La domanda di risarcimento per diffamazione può restare assorbita dal rigetto della domanda per calunnia quando il decisivo presupposto comune, cioè la riferibilità dell’offesa a un soggetto determinato o determinabile, sia escluso dalla motivazione di merito.
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