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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27757/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società operante nel noleggio con conducente maggiori ricavi ai fini IVA, IRES e IRAP, applicando i criteri degli studi di settore e usando anche le risposte fornite dalla contribuente a questionario e invito. La società ha impugnato l'atto sostenendo che il calcolo della resa chilometrica fosse viziato perché fondato solo sui chilometri di andata e non anche su quelli di ritorno, normalmente percorsi a vuoto; ha inoltre contestato il campione di fatture utilizzato, ritenendolo non significativo e illogico. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su una pretesa inaffidabilità complessiva delle scritture e su un metodo assimilabile all'accertamento induttivo puro, oltre a pronunciare ultra petita. Con il secondo motivo ha denunciato error in procedendo e falsa applicazione di legge, lamentando che la CTR avesse ritenuto sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base di elementi che, a suo dire, costituivano al più una presunzione semplice, senza adeguato vaglio critico e in contrasto con il dato fattuale corretto relativo ai chilometri effettivamente percorsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e comunque infondati. Il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la motivazione della CTR non è stata reputata in contrasto con l'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, perché il riferimento all'inaffidabilità e all'incoerenza marcata delle scritture non equivale a una totale inattendibilità del dato contabile, ma legittima l'integrazione delle lacune tramite presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. La Corte ha anche osservato che le doglianze non si confrontavano puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per il vizio di violazione di legge, difettava una specifica critica alle affermazioni contenute nella decisione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento analitico-extracontabile quando le scritture presentino incompletezze, falsità o inesattezze tali da giustificare il completamento delle lacune tramite elementi presuntivi, senza prescindere integralmente dai dati contabili.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che la decisione impugnata avesse pronunciato oltre i limiti della domanda; la Corte non ravvisa ultra petita.

  • art. 2729 c.c.

    le lacune o incoerenze contabili possono essere colmate con presunzioni semplici aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la sua errata applicazione, non la rivalutazione della fattispecie concreta.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza che si assumono in contrasto con le norme violate, altrimenti è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento analitico-extracontabile ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è compatibile con scritture non totalmente inattendibili ma solo incomplete o incoerenti, poiché l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici.
  • Per dedurre correttamente la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo puntuale le affermazioni della sentenza in contrasto con la norma invocata e confrontarsi con la ratio decidendi impugnata.
  • Non sussiste ultra petita quando il giudice resta nell'ambito dell'oggetto del contendere e della qualificazione giuridica dei fatti, anche se utilizza una diversa descrizione del livello di inattendibilità del dato contabile, purché non alteri il thema decidendum.
  • In materia tributaria, un campione di fatture e dati aziendali può fondare la rettifica se il giudice ritiene plausibile il metodo seguito dall'Ufficio e la parte non oppone elementi idonei a scardinare l'impianto probatorio valorizzato in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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