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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27760/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione del Codice della strada. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo contumace la Prefettura perché la costituzione via PEC non sarebbe stata valida. In appello, il Tribunale di Bari ha invece accolto il gravame della Prefettura, ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza, ha ritenuto valida la costituzione dell’Amministrazione tramite PEC e ha dichiarato inammissibile l’opposizione per mancata prova della tempestività. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto nulla la sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo; 2) violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 319 e 166 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la costituzione della Prefettura via PEC; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione sulla prova del perfezionamento del deposito via PEC; 4) violazione delle norme sul deposito telematico e della disciplina emergenziale Covid per contestare l’operatività telematica del Giudice di pace; 5) violazione degli artt. 156, comma 3, e 115 c.p.c. per ritenere perfezionato il deposito documentale via PEC senza timbro di ricezione; 6) violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 2697 c.c. per l’erronea attribuzione all’opponente dell’onere di provare la tempestività dell’opposizione, sostenendo che, trattandosi di notifica a mezzo posta, la prova della data di ricezione e quindi della tardività dovesse gravare sulla Prefettura mittente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi dal primo al quinto, ritenendo corrette sia la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo nel rito applicabile, sia la validità della costituzione e del deposito via PEC della Prefettura nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che, quando la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione è avvenuta a mezzo posta, la prova della data di ricezione dell’atto e quindi della tardività dell’opposizione incombe sul notificante/Pubblica Amministrazione, che ha l’onere di produrre la cartolina di ritorno o l’avviso di ricevimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    L’omessa lettura del dispositivo all’udienza, nel rito del lavoro applicabile alla controversia, integra una nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale essenziale al raggiungimento dello scopo dell’atto; la nullità va fatta valere con i mezzi di impugnazione e non comporta, in appello, la rimessione al primo giudice fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza rilevata in appello va dedotta e trattata secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione, senza automatica regressione del processo.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso di specie, ricorressero ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per escludere la necessità di rimessione della causa al primo giudice in presenza della nullità rilevata.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    Le controversie introdotte con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 sono soggette al rito del lavoro; il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione va quindi valutato in tale quadro processuale.

  • art. 319 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle modalità di costituzione, ma la Corte ha ritenuto ammissibile l’uso della PEC per la costituzione della P.A. nel caso speciale dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulle modalità di costituzione; la Corte ha comunque affermato la ritualità del deposito telematico della P.A. nel procedimento in esame.

  • art. 115 c.p.c.

    Non sussiste l’asserito errore di percezione quando il giudice valorizza documentazione idonea; tuttavia il motivo decisivo accolto riguarda l’onere della prova della tempestività, non una violazione di questo articolo.

  • art. 16 bis, comma 6, d.lgs. 179/2012

    Richiamato nel contesto dell’operatività telematica degli uffici giudiziari; la Corte ha considerato consentito, nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il deposito telematico degli atti anche prima dell’ulteriore disciplina emergenziale.

  • art. 83, comma 11, d.l. 18/2020

    Richiamato come disciplina emergenziale COVID; la Corte ha osservato che l’ammissibilità del deposito telematico nel caso concreto era già riconoscibile per la natura speciale del procedimento.

  • L. 27/2020

    Legge di conversione del d.l. 18/2020 richiamata nel ragionamento sul quadro emergenziale.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della tempestività dell’opposizione, quando l’ordinanza-ingiunzione è notificata a mezzo posta, grava sul soggetto che eccepisce la tardività e dispone della documentazione postale attestante la data di ricezione.

  • L. 689/1981, art. 18

    La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può avvenire a mezzo PEC da parte della P.A., essendo modalità idonea a garantire la conoscibilità dell’atto.

  • D.Lgs. 150/2011, art. 6

    Confermato come norma procedurale di riferimento per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Massime di principio

  • Nel rito applicabile alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina nullità della sentenza; tuttavia, se il giudice d’appello decide comunque nel merito e non ricorrono le ipotesi tassative di rimessione, non vi è interesse della parte vittoriosa in primo grado a ottenere la regressione del processo.
  • Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, la Pubblica Amministrazione può costituirsi e depositare atti mediante PEC: si tratta di una modalità ammessa in ipotesi speciali derogatorie rispetto al principio generale della ritualità del deposito cartaceo/personale.
  • Quando la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione è stata eseguita a mezzo posta, la prova della data di ricezione dell’atto, necessaria per verificare la tempestività dell’opposizione, incombe sul notificante che eccepisce la tardività e che è nella disponibilità della documentazione postale (cartolina di ritorno o avviso di ricevimento).
  • La verifica del rispetto di termini perentori per l’impugnazione deve basarsi su elementi oggettivi e documentali, non su valutazioni soggettive del giudice; in difetto della prova della data di consegna al destinatario, l’eccezione di tardività non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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