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Sentenza

Sentenza del 04/12/2025 n. 31707 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SARAS contestava gli avvisi di pagamento e le cartelle relativi alla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate presso il terminale petrolifero di Sarroch (Porto Foxi) per gli anni 2004-2007. In Cassazione, per i motivi ancora da decidere dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 28621/2023, sosteneva: 1) che l'avviso di pagamento fosse nullo o inesistente perché assimilabile a un'ingiunzione doganale non più prevista; 2) che il comma 986 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 fosse innovativo e non applicabile retroattivamente; 3) che, prima di tale legge, la tassa riguardasse soltanto i porti in senso stretto e non il terminale di Sarroch; 4) che precedenti decisioni passate in giudicato avessero escluso il terminale dal porto di Cagliari e impedissero una diversa valutazione. Il terzo, il sesto e il settimo motivo erano già stati respinti dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato anche i motivi primo, secondo, quarto e quinto, confermando quindi la pretesa tributaria. Ha ritenuto l'avviso valido perché, indipendentemente dal nome o dalla forma, indicava gli elementi necessari a conoscere importo e ragioni della pretesa e a esercitare la difesa. Ha stabilito che il comma 986 della legge n. 296/2006 ha natura interpretativa e chiarisce retroattivamente che la tassa riguarda le operazioni effettuate anche presso approdi, terminali e strutture di ormeggio, purché ricadenti nell'ambito territoriale rilevante: il terminale di Sarroch risultava compreso nell'area di competenza dell'Autorità portuale di Cagliari. La Corte ha riconosciuto che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo relativo al giudicato esterno, ma lo ha deciso direttamente: le pronunce del 1999 e del 2001 non impedivano l'esame, perché riguardavano annualità e quadro normativo precedenti e le loro conclusioni interpretative di diritto non erano coperte da giudicato; l'accertamento fattuale, inoltre, collocava Sarroch nell'area di competenza dell'Autorità portuale. Le Sezioni Unite avevano già rigettato i motivi terzo, sesto e settimo, sicché il ricorso è stato integralmente respinto. SARAS è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 51.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto, ove previsto, un ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Non è indicato come fondamento decisorio nel testo.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17 e 21

    La superfluità dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'iscrizione a ruolo, quale conseguenza dell'innovazione introdotta dall'art. 21 cit., consente ora di procedere all'iscrizione a ruolo, nell'ambito delle azioni di recupero dei diritti doganali, sulla base di un avviso in rettifica sul modello di quello contemplato dall'art. 11 del D.Lgs. n 374 del 1990.

    Per le entrate pubbliche la riscossione coattiva avviene mediante ruolo; nel recupero dei diritti doganali non è più necessaria l'ingiunzione come titolo per l'iscrizione a ruolo. L'atto di accertamento può quindi assolvere la funzione impositiva se consente al contribuente di conoscere e contestare la pretesa.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali), art. 82

    L'ingiunzione fiscale - e segnatamente l'ingiunzione doganale - anche dopo l'entrata in vigore (1.1.1990) del D.P.R. n. 43 del 1988 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso D.P.R., delle disposizioni regolanti, mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei tributi, ha conservato una precipua funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata.

    L'ingiunzione doganale aveva storicamente una duplice funzione, di accertamento e di riscossione; le disposizioni sulla sua riscossione coattiva sono state superate dalla successiva disciplina, senza che ciò renda invalido un diverso atto idoneo a comunicare e accertare la pretesa.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 374, art. 11, comma 5-bis

    atto i cui elementi contenutistici essenziali si limitano a quelli stabiliti dal comma 5-bis del medesimo articolo, che impone soltanto che, a pena di nullità, la motivazione dell'atto debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

    L'atto di accertamento doganale deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa; non è richiesta una forma tipica ulteriore, se il contribuente può comprenderne importo e fondamento.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 4, n. 5

    qualsiasi atto amministrativo relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili

    Nel sistema doganale unionale rileva la sostanza dell'atto: è decisione doganale qualsiasi determinazione amministrativa che produca effetti giuridici su un caso particolare, a prescindere dal nomen iuris.

  • Legge 9 febbraio 1963, n. 82, disciplina delle tasse portuali

    Deve, dunque, concludersi nel senso che la tassa portuale per le operazioni di sbarco e imbarco delle navi, di cui all'art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi attraverso cui avviene la movimentazione dei prodotti petroliferi, a condizione che rientri in una area portuale istituita con il D.M. previsto dagli art. 4, comma 4, e 6, comma 7, della legge medesima, ovvero, in assenza di tale istituzione, sia incluso nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima.

    La tassa sulle merci sbarcate e imbarcate può applicarsi anche a terminali e approdi diversi da un porto in senso stretto, quando ricadono nell'area portuale o, in assenza di questa, nell'ambito territoriale dell'Autorità marittima.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4, comma 4, 6, comma 7, e 28, comma 6

    Ne deriva che, già dall'esame degli orientamenti pregressi, la tassa portuale non era limitata alle operazioni di sbarco e imbarco presso i porti ma si estendeva pacificamente a quelli posti in essere presso tutti gli scali od ormeggi comunque esistenti presso l'area portuale.

    Il presupposto territoriale della tassa è l'appartenenza all'ambito portuale individuato secondo la disciplina della legge n. 84/1994; non occorre che le merci siano movimentate in un porto in senso stretto o che il terminale sia pubblico.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 982, 985 e 986

    Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 20018/2017), l'indicazione, che ha una evidente connotazione esemplificativa (come si ricava dalla locuzione "in qualsiasi modo realizzati"), mira ad includere qualunque tipo di approdo, non importa se l'infrastruttura sia pubblica o privata, né se essa sia posta sulla costa (moli, pontili) o in mezzo al mare (boe, piattaforme): l'esistenza di un approdo, comunque sorto, integra il presupposto per l'applicazione del tributo.

    Il comma 986 è norma di interpretazione autentica: chiarisce che le tasse portuali si applicano alle operazioni svolte presso approdi e strutture di ormeggio di qualsiasi tipo e ha efficacia retroattiva, poiché tale lettura era già compatibile con la disciplina previgente.

  • D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107

    Il regolamento è richiamato come conferma della soggezione alle tasse delle operazioni svolte nelle aree portuali anche quando il luogo non costituisca un porto in senso stretto; non è riportato un autonomo passaggio interpretativo testuale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Pur essendovi effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione, deve osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    L'omessa pronuncia del giudice di merito non comporta necessariamente rinvio: la Cassazione può decidere direttamente la questione quando è di diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    La Corte di cassazione può definire direttamente il merito della questione omessa se la soluzione dipende dal diritto e i fatti necessari sono già accertati.

  • Costituzione, art. 111

    nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata sostengono la decisione diretta della Cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • Costituzione, art. 3

    La Corte richiama il principio di ragionevolezza per affermare che una norma interpretativa è consentita se seleziona uno dei significati già possibili del testo anteriore; non è riportata una proposizione applicativa autonoma distinta da tale principio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Per la tassa portuale sulle merci, il luogo di movimentazione non deve necessariamente essere un porto in senso stretto: può essere sufficiente un terminale, pontile o altro approdo, pubblico o privato, se ricade nell'area portuale rilevante o, nei casi previsti, nell'ambito territoriale dell'Autorità marittima.
  • Una norma qualificata come interpretativa può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore se chiarisce un significato già ragionevolmente ricavabile dalla disciplina precedente, anziché introdurre un presupposto del tutto nuovo.
  • La validità di un atto impositivo dipende soprattutto dal suo contenuto e dalla sua funzione, non dal nome o dal formato: occorre che renda conoscibili il tributo richiesto, il relativo importo e le ragioni della pretesa, così da consentire una difesa effettiva.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può vincolare su accertamenti di fatto tra le stesse parti e nel medesimo quadro normativo, ma non rende immutabile l'interpretazione giuridica e, di regola, non si estende automaticamente a diverse annualità d'imposta.
  • Se il giudice d'appello omette di esaminare un motivo, la Cassazione può decidere direttamente la questione, senza rinvio, quando essa è esclusivamente giuridica e non richiede ulteriori verifiche fattuali.

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