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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22618/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le opposizioni all'esclusione dei vari crediti dallo stato passivo nel procedimento di prevenzione (confisca di prevenzione riconducibile a Mauro Balini). Le questioni giuridiche decisive erano: la prova della "data certa" anteriore al sequestro (art. 52 D.Lgs. 159/2011 in combinato con art. 2704 c.c.), la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e la buona fede del creditore, la deducibilità e ammissibilità di documenti nuovi in sede di opposizione (art. 59, comma 8 D.Lgs. 159/2011), l'efficacia vincolante delle ammissioni al passivo pronunciate in procedure fallimentari precedenti, e profili procedurali (composizione del collegio/ricusazione).

La decisione

Decisione mista: la Corte ha annullato il decreto impugnato limitatamente alle posizioni di alcuni ricorrenti (in particolare Gruppo E Ceramiche s.r.l.; Piantoni Andrea; Mattei Lamberto - per i crediti verso Porto di Roma Immobiliare s.r.l. e ATI s.r.l. -; e parzialmente Costantini Marco su specifici motivi) con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. Ha invece respinto i ricorsi di altri attori, fra cui la maggior parte delle domande proposte da Technology 2012 S.r.l., nonché quelli di Violati, Russello, BNL; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sardaleasing per rinuncia. In sintesi: alcuni crediti sono stati riaperti per ulteriore valutazione (annullamento e rinvio), molti altri ricorsi sono stati respinti e alcune impugnazioni (o posizioni specifiche) dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 52

    Stabilisce che i crediti risultanti da atti con "data certa" anteriore al sequestro e non strumentali all'attività illecita possono essere ammessi: il giudice deve accertare anteriorità, strumentalità e buona fede del terzo; la Corte ha ribadito che la verifica della "data certa" deve essere condotta alla luce dell'art. 2704 c.c. e che va preliminarmente accertata la strumentalità prima di valutare la buona fede.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 59 (opposizioni allo stato passivo)

    Regola il procedimento di verifica dei crediti e le opposizioni: il comma 8 limita la produzione di "documenti nuovi" in udienza salvo prova di impossibilità di produzione tempestiva per causa non imputabile; la Corte ha confermato la natura impugnatoria del giudizio e il più rigido regime probatorio derivante dalla novella.

  • Codice civile - art. 2704

    Norma sulla certezza della data della scrittura privata: la data è certa per i terzi solo se ricorrono i casi tipici o un fatto atipico che stabilisca con uguale certezza l'anteriorità. La Corte ha affermato che il giudice della prevenzione deve applicare tale criterio e può riconoscere la data certa anche sulla base di fatti atipici e presunzioni, valutati caso per caso.

  • L. n. 161/2017 (modifica art. 59, comma 8)

    Ha ristretto la possibilità di produrre documenti nuovi nell'udienza di opposizione; la Corte ha ribadito l'applicabilità della limitazione ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore, e ne ha chiarito la portata restrittiva.

  • Legge fallimentare - art. 99

    Disciplina l'incompatibilità del giudice delegato nella procedura fallimentare; la Corte ha spiegato che l'eventuale incompatibilità non determina automaticamente nullità del decreto nell'ambito della procedura di prevenzione, salvo il rimedio della ricusazione tempestiva.

  • Codice di procedura penale - artt. 589, 591, 616 e 606 (richiami procedurali)

    Riguardano adempimenti dell'impugnazione (inammissibilità per rinuncia, sanzioni per inammissibilità, vizi deducibili in cassazione): la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sardaleasing per rinuncia e ha richiamato i criteri di deducibilità dei motivi.

  • D.Lgs. 231/2007 e normativa antiriciclaggio (richiamata nel caso BNL)

    Riferito al dovere di adeguata verifica della clientela per gli intermediari finanziari: la Corte ha richiamato l'obbligo di diligenza delle banche nel valutare il merito creditizio e ha ritenuto che la carenza di istruttoria possa escludere la buona fede del creditore.

Massime di principio

  • La "data certa" di una scrittura privata può essere dimostrata anche con fatti atipici idonei a stabilire con uguale certezza l'anteriorità (art. 2704 c.c. applicabile in sede di prevenzione).
  • Il giudice della prevenzione deve verificare preliminarmente la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo dopo quello si valuta la buona fede del creditore.
  • L'ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare non costituisce giudicato vincolante all'esterno del fallimento, ma può rilevare come elemento probatorio (ad es. ai fini della data certa) se debitamente documentata e coincidente col credito fatto valere.
  • Il giudizio di opposizione ex art. 59 D.Lgs. 159/2011 ha natura impugnatoria: la produzione di "documenti nuovi" è fortemente limitata (art. 59, comma 8) e richiede prova dell'impossibilità di produrli tempestivamente per causa non imputabile alla parte.
  • Questioni di legittimità o incompatibilità del giudice (es. partecipazione del giudice delegato) devono essere dedotte tempestivamente con i rimedi previsti (ricusazione); la mancata tempestiva eccezione non determina in automatico la nullità del provvedimento impugnato.
  • Il creditore ha l'onere di provare con gli strumenti processuali adeguati la sussistenza del credito, la sua anteriorità al sequestro e la non strumentalità; l'assenza di idonea documentazione probatoria comporta il rigetto dell'opposizione.
  • Per gli istituti di credito e operatori finanziari, l'omessa o carente istruttoria sulla clientela e sul merito creditizio può integrare colpa nella mancata conoscenza del nesso di strumentalità e quindi precludere il riconoscimento della buona fede.

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