Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il giudice d'appello aveva ritenuto decorso il termine di 45 giorni dall'avviso di deposito (21/04/2020) e aveva escluso l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (art. 83 d.l. 17/03/2020 n.18) in quanto, a suo avviso, il procedimento rientrava nelle ipotesi escluse dalla sospensione (procedimenti con misure cautelari o di sicurezza). Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. b), sostenendo che, non essendovi stata una espressa richiesta di procedere da parte del detenuto/imputato/difensore, doveva operare la sospensione dei termini e quindi il termine per impugnare doveva essere prorogato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che non risultano istanze di espressa richiesta di procedere da parte del ricorrente; pertanto la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale doveva essere applicata e il calcolo del termine per l'impugnazione era stato effettuato correttamente soltanto tenendo conto della sospensione. Ha inoltre precisato che, in caso di annullamento di un'ordinanza regionale che dichiara 'de plano' l'inammissibilità per tardività, il giudice del rinvio è individuato nella stessa Corte d'appello che ha pronunciato l'ordinanza.
Norme richiamate
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 3, lett. b)
Introduce la distinzione tra procedimenti ad 'urgenza assoluta' (da trattare comunque) e 'urgenza relativa' (da trattare solo se espressamente richiesto da detenuti, imputati, proposti o loro difensori). La sospensione dei termini non opera per le prime categorie elencate; per le seconde la sospensione viene meno solo se c'e' una espressa richiesta di procedere.
d.l. n. 11 del 2020, art. 2, comma 2, lett. g)
Norma originaria che ha introdotto la distinzione tra udienze/procedimenti ad urgenza assoluta e relativa nella disciplina emergenziale; richiamata dalla Corte come contesto interpretativo.
art. 585 codice di procedura penale (comma 2, lett. c) e primo comma, lett. b))
Articolo richiamato in relazione al termine per proporre l'impugnazione dopo il deposito e al calcolo dei termini; la Corte ha ritenuto che il termine ordinario dovesse essere integrato con la sospensione prevista dalla normativa emergenziale se non era stata richiesta espressamente la trattazione.
art. 304, comma 6, codice di procedura penale
Richiamato tra le ipotesi che rientrano nelle categorie indicate come di urgenza assoluta (termini che, se scadono nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, escludono la sospensione).
art. 392 codice di procedura penale
Norma citata come riferimento per i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessita' di acquisire prove indifferibili; tali procedimenti possono rientrare nelle eccezioni alla sospensione se sussiste la richiesta di procedere.
Massime di principio
- In presenza della normativa emergenziale (d.l. 18/2020 e precedenti), i termini processuali possono essere sospesi salvo le eccezioni espressamente indicate; va sempre verificato se il procedimento rientra nelle categorie di urgenza assoluta oppure in quelle di urgenza relativa.
- Per i procedimenti ad urgenza relativa la sospensione dei termini opera salvo che il detenuto, l'imputato, il proposto o il difensore non abbiano espressamente richiesto la trattazione: in mancanza di tale richiesta i termini (incluso quello per proporre impugnazione) sono sospesi.
- Nel calcolo dei termini per impugnare una sentenza resa nel periodo emergenziale occorre aggiungere l'eventuale periodo di sospensione previsto per legge, a meno che non risulti una richiesta formale di procedere.
- In caso di annullamento da parte della Cassazione di un'ordinanza di Corte d'appello che abbia dichiarato 'de plano' l'inammissibilità per tardività, il giudice del rinvio puo' essere lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, poiché quella pronuncia non costituisce 'giudizio' tale da creare incompatibilità.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività, il giudice di merito deve accertare e motivare se siano applicabili le sospensioni straordinarie e se esistano richieste di espressa trattazione risultanti dal verbale o dagli atti.
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