Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado. Il ricorrente deduceva sette motivi di cassazione volti a censurare: 1) la mancata configurabilità del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per insufficienza o inidoneità degli atti posti in essere; 2) l'inesistenza del tentativo di riciclaggio (art. 648‑bis) per carenza di concretezza e di accordi realizzati; 3) l'insussistenza o contraddittorietà della prova relative al tentativo di ricettazione di oro e diamanti (art. 648) e alla provenienza illecita dei beni; 4) l'inidoneità generale delle condotte (art. 49 cp); 5) la prescrizione o incertezza del momento della cessione di armi (legge 895/1967 e art. 530, 531 c.p.p.); 6) la genericità/insufficienza delle intercettazioni a fondare i capi relativi ad armi. Il ricorso contestava sia profili di fatto (grado di realizzazione delle condotte) sia profili di diritto (corretta interpretazione delle norme su tentativo/consumazione anticipata).
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente al capo 3) (tentato riciclaggio relativo alle banconote macchiate), disponendo l'annullamento con formula "perché il fatto non sussiste" per quel capo. Per effetto di tale annullamento è stata rideterminata la pena complessiva in quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e in 17.175,00 euro di multa (espungendo la pena relativa al capo 3). Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto provati e congruamente motivati gli altri capi (tra cui favoreggiamento dell'immigrazione per l'episodio relativo a Bekim Xhaferi Djaferi, tentato riciclaggio di valuta estera, tentata ricettazione di oro e diamanti, e i reati relativi a detenzione/cessione di armi), mentre alcune questioni (es. prescrizione per il reato di armi) sono state dichiarate inammissibili perché fondate su elementi di fatto non dedotti in appello.
Norme richiamate
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il reato è un delitto di pericolo a consumazione anticipata: si consuma con atti idonei e univoci diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero; non è necessaria l'effettiva introduzione nel territorio dello Stato. Occorre valutare la concretezza e l'idoneità degli atti posti in essere per escludere o integrare il reato.
art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte richiama il contrasto giurisprudenziale e aderisce all'orientamento (anche delle Sezioni Unite) che riconosce la configurabilità del tentativo: la fattispecie non è necessariamente a consumazione anticipata in tutti i suoi profili e può ammettere il tentativo quando le condotte non giungono al perfezionamento ma sono oltre la mera fase preparatoria.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione può consumarsi anche con l'accordo di acquisto: il tentativo è integrato dagli atti idonei e diretti in modo non equivoco a consentire l'acquisto di beni di provenienza illecita; l'esistenza materiale del bene può essere desunta da circostanze (prezzo, quantità, cautele).
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Va valutato il grado di realizzazione dell'azione: solo atti oltre la mera preparazione e idonei a dar seguito alla realizzazione del reato integrano il tentativo punibile.
art. 49 cod. pen.
Riguarda l'impossibilità di conseguire il reato per inefficienza o inesistenza dell'oggetto: la Corte ricorda che il reato impossibile richiede inesistenza assoluta dell'oggetto materiale; l'assenza di prova della consumazione non equivale automaticamente a reato impossibile.
legge 7 maggio 1967, n. 895, artt. 1 e 2
Norme sulla detenzione e vendita di armi. La Corte ha ritenuto le intercettazioni idonee a dimostrare gli accordi di cessione; questioni relative a data di consumazione e prescrizione non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione se non dedotte in appello.
art. 530, comma 2 e art. 531 cod. proc. pen.
Previsione di declaratoria di estinzione per prescrizione in caso di incertezza sulla data di consumazione: ma la Corte ha escluso l'ammissibilità della deduzione in cassazione perché questione di fatto non prospettata in appello.
art. 115 cod. pen.
Riferito in motivazione circa l'eventuale adozione di misure di sicurezza quando sia stato raggiunto un accordo che non è seguito dalla consumazione: la norma è richiamata per la distinzione tra fasi preparatorie e idoneità dell'accordo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati alcuni motivi per genericità o perché introducevano questioni di fatto non prospettate in appello (comma 3).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale: consente la presentazione di requisitorie/conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in sede di legittimità; nella sentenza è citato al riguardo.
Massime di principio
- Per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) non è necessario il compimento materiale dell'ingresso: atti idonei e univoci, anche se preparatori, possono integrare il reato se espongono l'interesse tutelato a pericolo.
- Nel riciclaggio (art. 648‑bis) è possibile configurare il tentativo: la valutazione deve distinguere chiaramente tra mera fase preparatoria (non punibile) e atti concreti idonei a realizzare l'operazione illecita (punibile come tentativo).
- La ricettazione (art. 648) si consuma anche con l'accordo per l'acquisto e il tentativo si considera integrato da atti non equivoci diretti al compimento dell'acquisto; l'esistenza e la provenienza illecita dei beni possono essere desunte da circostanze come prezzo, quantità e cautele nel trasporto.
- L'assenza di riscontri sulla consegna o sul perfezionamento dell'affare può portare ad escludere il tentativo solo se è evidente che l'azione non ha superato la fase preparatoria; le assoluzioni di correi possono essere indizio ma non impongono automaticamente la proscioglimento di tutti i partecipanti.
- La nozione di "reato impossibile" richiede l'inesistenza assoluta dell'oggetto materiale: la semplice insufficienza probatoria o l'assenza della consumazione non sono di per sé sufficiente prova dell'impossibilità giuridica.
- In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che comportano valutazioni di fatto decisive (es. data di consumazione ai fini della prescrizione) se non erano state dedotte nell'appello; tali questioni diventano inammissibili.
- Le intercettazioni, se riportano elementi chiari e circostanziati (oggetto, prezzo, accordi specifici), possono costituire prova valida per la configurazione di delitti di compravendita illecita e favoreggiamento, purché la valutazione del loro contenuto sia congruamente motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22445/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →