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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposta da Accattatis per mancata perfezione dell'elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che, al momento della presentazione dell'istanza, era già in stato di detenzione domiciliare per altro titolo (quindi detenuto) e che perciò la prescrizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, non gli era applicabile; ha inoltre rilevato che il difensore aveva titolo a presentare l'istanza ex art. 656, comma 5, c.p.p. e che l'indicazione del luogo di residenza coincideva con il domicilio di espiazione della pena, idonea a costituire elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo al condannato non detenuto e non al soggetto in vinculis (anche se trattenuto "per altro titolo"). Pertanto, la mancata elezione di domicilio non poteva rendere inammissibile l'istanza presentata da Accattatis quando egli era in regime di detenzione domiciliare; lo stato giuridico successivamente mutato al momento dell'emissione del decreto impugnato è irrilevante. Si dispone inoltre l'invio delle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 30/06/2000, n.230.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. proc. pen., comma 2-bis

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo al condannato non detenuto (non irreperibile o latitante): l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio serve a rendere reperibile il richiedente quando non è in stato di detenzione e quindi non si applica al detenuto, anche se detenuto per altro titolo.

  • art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6

    Riconosciuto che il difensore ha titolo a presentare l'istanza in nome del detenuto; la presentazione da parte del difensore è idonea a valorizzare l'istanza secondo le regole di rito.

  • art. 107 D.P.R. 30 giugno 2000, n.230

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione da parte della cancelleria a seguito dell'annullamento e rinvio.

  • Sez. 1, Sent. n. 24 del 19/11/2014 (Di Salvo), Rv. 261704

    Sez. 1, Sent. n. 24 del 19/11/2014 (dep. 2015), Di Salvo, Rv. 261704

    Giurisprudenza della Cassazione che conferma il principio secondo cui l'art. 677, comma 2-bis, non si applica al soggetto detenuto al momento della presentazione dell'istanza.

  • Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti), Rv. 246720

    Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720

    Sottolinea la finalità della norma di rendere spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza e di assicurare la reperibilità del richiedente non detenuto.

  • Sez. 1, Sent. n. 43462 dell'01/10/2004, Rv. 230344

    Sez. 1 n. 43462 dell'1/10/2004, Rv. 230344

    Conferma il principio che la norma non trova applicazione quando il soggetto sia in vinculis (detenuto), anche se per altro titolo, alla data di presentazione dell'istanza.

Massime di principio

  • Se il richiedente è in stato di detenzione (anche detenzione domiciliare per altro titolo) al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. non si applica e la mancata elezione non può giustificare l'inammissibilità dell'istanza.
  • Lo stato giuridico del richiedente al momento della presentazione dell'istanza è quello rilevante: un successivo mutamento (es. scarcerazione) non sanerà retroattivamente eventuali vizi formali valutati alla data di presentazione.
  • Il difensore munito di titolo ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. può validamente presentare l'istanza; l'indicazione della residenza che coincide con il luogo di espiazione della pena può integrare l'elezione di domicilio quando pertinente.
  • Il giudice di sorveglianza deve verificare lo stato di detenzione alla data di presentazione dell'istanza prima di dichiararne l'inammissibilità per mancata elezione di domicilio; decisioni di diniego fondate su tale vizio formale, se erronee, sono annullabili con rinvio.
  • Per evitare inutili impugnazioni, è prudente che difesa e uffici giudiziari registrino chiaramente la situazione detentiva e, ove opportuno, acquisiscano documentazione che attesti il regime di espiazione al momento della presentazione dell'istanza.

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