Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per nullità l'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare; deduceva che la sentenza del giudice di merito era stata pronunciata in sua assenza nonostante la volontà e il legittimo impedimento a partecipare (divieto di accesso alla saletta per collegamento remoto disposto dall'Amministrazione penitenziaria per ragioni di prevenzione COVID-19), violando il diritto dell'imputato a partecipare all'udienza e alla lettura del dispositivo (richiamo all'art. 420-bis c.p.p. e alla giurisprudenza Cedu). Sosteneva che tale nullità avrebbe inciso sulla validità della decisione e sui termini della custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni di nullità relative al procedimento principale e la partecipazione dell'imputato alla lettura del dispositivo appartengono alla fase di merito e non siano sindacabili nel procedimento introdotto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. (appello cautelare), il quale ha competenza funzionale limitata. Pertanto il Tribunale cautelare non poteva accertare la presunta nullità e i suoi effetti sui termini di custodia; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    disciplina dell'appello in materia di misure cautelari (competenza funzionale del Tribunale ai fini cautelari)

    La corte interpreta l'art. 310 come limite alla cognizione del giudice che decide sull'appello cautelare: non può sindacare questioni che attengono al merito del processo e alle nullità del procedimento principale

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    presenza dell'imputato alla formazione della decisione

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto della partecipazione dell'imputato alla lettura del dispositivo; la Corte osserva che la valutazione di vizi connessi a detta partecipazione appartiene alla fase di merito e non all'appello cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti della cancelleria in caso di declaratoria

    Richiamato nella parte finale per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia (comunicazioni/copia della sentenza)

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)

    principi generali sul diritto di partecipare al processo (richiamata dalla difesa)

    La Corte prende atto del valore della partecipazione all'udienza come principio invocato dal ricorrente, ma rinvia la verifica eventuale di violazioni a fronte di impugnazioni nel giudizio di merito

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 13603/2011 e Sez. 1, n. 54895/2018)

    orientamenti su limiti di cognizione del giudice cautelare rispetto a nullità del procedimento principale

    Usata a supporto del principio secondo cui il Tribunale che giudica l'appello cautelare non può decidere su nullità del processo principale né sugli effetti che esse produrrebbero sui termini custodiali

Massime di principio

  • Le questioni di nullità relative alla partecipazione dell'imputato o ad atti del procedimento principale vanno sollevate e valutate nel procedimento di merito; il giudice dell'appello cautelare (art. 310 c.p.p.) ha competenza funzionale limitata e non può decidere su queste nullità
  • Se si intende far valere che una presunta nullità incide sui termini o sulla validità di una misura cautelare, è necessario chiedere l'accertamento nel giudizio di merito (o tramite i rimedi specifici previsti per le sentenze), non tramite l'appello cautelare
  • In caso di impedimenti alla partecipazione dell'imputato per ragioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria o per misure sanitarie, è importante documentare tempestivamente l'impedimento e proporre i rimedi processuali nel procedimento principale (istanze al giudice del merito, riserve, impugnazioni)
  • Per preservare la possibilità di incidere sui termini della custodia cautelare, il difensore dovrebbe attivare i rimedi tipici (impugnazioni della sentenza di merito, istanze incidentali nel procedimento di cognizione) e non fondare la strategia esclusivamente sull'appello ai sensi dell'art. 310
  • Se si ritiene che vi sia una violazione grave dei diritti di difesa (anche sotto profilo convenzionale), valutare contestualmente rimedi che possano ottenere pronunciamenti nel merito o ricorsi alle vie straordinarie/ sovranazionali dopo l'esaurimento dei rimedi interni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.