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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18/3/2021 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pesaro (21/3/2019) per fabbricazione e detenzione di armi clandestine e detenzione di munizioni. Il ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione: (1) contestazione della qualificazione dei manufatti come "armi da fuoco" e della loro portabilità ai sensi dell'art. 1-bis d.lgs. 527/1992 (come modificato), nonché riconduzione, in alternativa, alla categoria D ("altre armi da fuoco"); (2) travisamento delle dichiarazioni dell'imputato e carenza di prova circa la fabbricazione, essendo emerso che lo strumento sarebbe stato rinvenuto e successivamente installato; (3) censura circa l'inclusione dell'assemblaggio nella nozione di fabbricazione prevista dall'art. 23 l.110/1975; (4) invocazione dell'errore di diritto o scusabilità per avere acquistato le cartucce in buona fede dall'armeria (art. 5 cod. pen.); (5) contestazione del riconoscimento della recidiva e della valutazione dei precedenti; (6) doglianza sulla comparazione tra attenuanti generiche e recidiva (art. 69 cod. pen.) ritenuta errata e non adeguata al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando la condanna di primo e secondo grado. Sul merito la Corte ha ritenuto: (i) corretta la qualificazione dei manufatti come armi da fuoco portatili ai sensi dell'art. 1-bis d.lgs. 527/1992 in quanto trasportabili da una sola persona e idonee ad espellere proiettili; (ii) irrilevante per la decisione la presunta dichiarazione dell'imputato di aver trovato lo strumento tra i rifiuti, posto che la contestazione era formulata anche nella forma alternativa "fabbricato e comunque detenuto" e la detenzione è pacifica; (iii) l'assemblaggio integra la nozione di fabbricazione quando produca uno strumento offensivo nuovo a partire da componenti con diversa destinazione merceologica; (iv) non è scusabile l'errore circa la liceità delle munizioni acquistate, dovendo l'imputato conoscere l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 comma 2 T.U.L.P.S.; (v) corretta la valutazione della recidiva e della maggiore riprovevolezza soggettiva; (vi) legittima la comparazione discrezionale tra attenuanti generiche e recidiva operata dai giudici di merito, adeguatamente motivata ai fini della determinazione della pena. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (Testo unico in materia di armi)

    Art. 23 (fabbricazione di armi clandestine): la Corte interpreta la nozione di "fabbricazione" in senso estensivo, comprendendo anche l'assemblaggio che produca una nuova arma offensiva; art. 11 (segni distintivi): la mancanza di segni caratterizza la clandestinità; art. 2 (definizione di arma comune da fuoco): richiamata per la qualificazione dei manufatti come armi comuni

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527

    Art. 1-bis (definizione di "arma da fuoco"): la Corte richiama la definizione aggiornata, ritenendo che sia arma da fuoco qualsiasi strumento portatile a canna in grado di espellere un proiettile o altro oggetto mediante propellente, nonché gli oggetti trasformabili a tale scopo; per la portabilità la Corte assume come criterio tecnico-balistico la trasportabilità da una sola persona (calibro < 20 mm)

  • d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

    modifiche al d.lgs. n. 527/1992

    Richiamato come fonte delle modifiche definitorie della normativa sulle armi recepite dalla direttiva europea; la Corte applica la definizione risultante dalle modifiche

  • codice penale

    art. 81, comma 2; art. 5; art. 69; art. 697

    Art. 81 c.2 (continuazione): utilizzato per unificare le condotte; art. 5 (errore sulla legge): esaminato e ritenuto non sussistente/scusabile dal giudice; art. 69 (sistema delle circostanze): la Corte conferma la discrezionalità dei giudici di merito nella comparazione delle circostanze e l'equivalenza tra recidiva e attenuanti è stata ritenuta adeguatamente motivata; art. 697 (detenzione di armi o materiali per offendere): richiamato in relazione alle specifiche contestazioni

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (recepimento direttiva 2008/51/CE)

    richiami generali nella motivazione

    Impiego della definizione comunitaria per delimitare la nozione di arma da fuoco e per escludere la ricaduta automatico nella categoria D quando non sussistono i requisiti tecnici di portabilità e di idoneità

  • T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)

    Stabilisce l'obbligo di denuncia delle munizioni; la Corte ritiene che l'imputato dovesse esserne a conoscenza e che la mancata denuncia configuri responsabilità anche colposa

  • codice di procedura penale

    art. 606 c.1 (lett. b, c, e); art. 192; art. 173 disp. att.

    Art. 606 c.1: norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione usati nel ricorso; art. 192 (valutazione della prova): richiamato nelle censure sul travisamento; art. 173 disp. att. (limiti di enunciazione dei motivi): la Corte richiama i limiti alla enunciazione dei motivi così come osservato nella relazione

Massime di principio

  • La nozione di "arma da fuoco" è tecnica: rileva l'idoneità a espellere proiettili e la portabilità intesa come trasportabilità da parte di una sola persona (criterio riferito anche al calibro, con soglia pratica indicativa di 20 mm).
  • L'assemblaggio di parti con diversa destinazione merceologica che produca un nuovo strumento offensivo integra la fattispecie della fabbricazione di arma clandestina.
  • La classificazione di un manufatto tra le categorie previste dalla normativa sulle armi (es. armi comuni vs. categorie D) dipende dalle caratteristiche tecniche e dall'idoneità all'uso offensivo, non dalla mera etichetta o dichiarazione di "uso per allarme" non suffragata da accertamenti tecnici completi.
  • L'errore sulla liceità dell'acquisto o detenzione di munizioni è difficilmente scusabile quando esiste un obbligo normativo di denuncia (T.U.L.P.S. art. 38), posto che la colpa per omissione di un obbligo formale può essere ravvisata.
  • Le valutazioni di merito sulla recidiva, sulla comparazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e sulla determinazione della pena sono rimesse principalmente ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o carenti di motivazione.
  • In impugnazioni per travisamento della prova, la rilevanza di singole dichiarazioni dell'imputato può venir meno se la contestazione è formulata anche in termini alternativi (es. "fabbricato e comunque detenuto"): la prova della detenzione può già essere sufficiente a fondare la responsabilità.

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