Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18/3/2021 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pesaro (21/3/2019) per fabbricazione e detenzione di armi clandestine e detenzione di munizioni. Il ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione: (1) contestazione della qualificazione dei manufatti come "armi da fuoco" e della loro portabilità ai sensi dell'art. 1-bis d.lgs. 527/1992 (come modificato), nonché riconduzione, in alternativa, alla categoria D ("altre armi da fuoco"); (2) travisamento delle dichiarazioni dell'imputato e carenza di prova circa la fabbricazione, essendo emerso che lo strumento sarebbe stato rinvenuto e successivamente installato; (3) censura circa l'inclusione dell'assemblaggio nella nozione di fabbricazione prevista dall'art. 23 l.110/1975; (4) invocazione dell'errore di diritto o scusabilità per avere acquistato le cartucce in buona fede dall'armeria (art. 5 cod. pen.); (5) contestazione del riconoscimento della recidiva e della valutazione dei precedenti; (6) doglianza sulla comparazione tra attenuanti generiche e recidiva (art. 69 cod. pen.) ritenuta errata e non adeguata al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando la condanna di primo e secondo grado. Sul merito la Corte ha ritenuto: (i) corretta la qualificazione dei manufatti come armi da fuoco portatili ai sensi dell'art. 1-bis d.lgs. 527/1992 in quanto trasportabili da una sola persona e idonee ad espellere proiettili; (ii) irrilevante per la decisione la presunta dichiarazione dell'imputato di aver trovato lo strumento tra i rifiuti, posto che la contestazione era formulata anche nella forma alternativa "fabbricato e comunque detenuto" e la detenzione è pacifica; (iii) l'assemblaggio integra la nozione di fabbricazione quando produca uno strumento offensivo nuovo a partire da componenti con diversa destinazione merceologica; (iv) non è scusabile l'errore circa la liceità delle munizioni acquistate, dovendo l'imputato conoscere l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 comma 2 T.U.L.P.S.; (v) corretta la valutazione della recidiva e della maggiore riprovevolezza soggettiva; (vi) legittima la comparazione discrezionale tra attenuanti generiche e recidiva operata dai giudici di merito, adeguatamente motivata ai fini della determinazione della pena. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Testo unico in materia di armi)
Art. 23 (fabbricazione di armi clandestine): la Corte interpreta la nozione di "fabbricazione" in senso estensivo, comprendendo anche l'assemblaggio che produca una nuova arma offensiva; art. 11 (segni distintivi): la mancanza di segni caratterizza la clandestinità; art. 2 (definizione di arma comune da fuoco): richiamata per la qualificazione dei manufatti come armi comuni
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527
Art. 1-bis (definizione di "arma da fuoco"): la Corte richiama la definizione aggiornata, ritenendo che sia arma da fuoco qualsiasi strumento portatile a canna in grado di espellere un proiettile o altro oggetto mediante propellente, nonché gli oggetti trasformabili a tale scopo; per la portabilità la Corte assume come criterio tecnico-balistico la trasportabilità da una sola persona (calibro < 20 mm)
d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
modifiche al d.lgs. n. 527/1992
Richiamato come fonte delle modifiche definitorie della normativa sulle armi recepite dalla direttiva europea; la Corte applica la definizione risultante dalle modifiche
codice penale
art. 81, comma 2; art. 5; art. 69; art. 697
Art. 81 c.2 (continuazione): utilizzato per unificare le condotte; art. 5 (errore sulla legge): esaminato e ritenuto non sussistente/scusabile dal giudice; art. 69 (sistema delle circostanze): la Corte conferma la discrezionalità dei giudici di merito nella comparazione delle circostanze e l'equivalenza tra recidiva e attenuanti è stata ritenuta adeguatamente motivata; art. 697 (detenzione di armi o materiali per offendere): richiamato in relazione alle specifiche contestazioni
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (recepimento direttiva 2008/51/CE)
richiami generali nella motivazione
Impiego della definizione comunitaria per delimitare la nozione di arma da fuoco e per escludere la ricaduta automatico nella categoria D quando non sussistono i requisiti tecnici di portabilità e di idoneità
T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Stabilisce l'obbligo di denuncia delle munizioni; la Corte ritiene che l'imputato dovesse esserne a conoscenza e che la mancata denuncia configuri responsabilità anche colposa
codice di procedura penale
art. 606 c.1 (lett. b, c, e); art. 192; art. 173 disp. att.
Art. 606 c.1: norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione usati nel ricorso; art. 192 (valutazione della prova): richiamato nelle censure sul travisamento; art. 173 disp. att. (limiti di enunciazione dei motivi): la Corte richiama i limiti alla enunciazione dei motivi così come osservato nella relazione
Massime di principio
- La nozione di "arma da fuoco" è tecnica: rileva l'idoneità a espellere proiettili e la portabilità intesa come trasportabilità da parte di una sola persona (criterio riferito anche al calibro, con soglia pratica indicativa di 20 mm).
- L'assemblaggio di parti con diversa destinazione merceologica che produca un nuovo strumento offensivo integra la fattispecie della fabbricazione di arma clandestina.
- La classificazione di un manufatto tra le categorie previste dalla normativa sulle armi (es. armi comuni vs. categorie D) dipende dalle caratteristiche tecniche e dall'idoneità all'uso offensivo, non dalla mera etichetta o dichiarazione di "uso per allarme" non suffragata da accertamenti tecnici completi.
- L'errore sulla liceità dell'acquisto o detenzione di munizioni è difficilmente scusabile quando esiste un obbligo normativo di denuncia (T.U.L.P.S. art. 38), posto che la colpa per omissione di un obbligo formale può essere ravvisata.
- Le valutazioni di merito sulla recidiva, sulla comparazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e sulla determinazione della pena sono rimesse principalmente ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o carenti di motivazione.
- In impugnazioni per travisamento della prova, la rilevanza di singole dichiarazioni dell'imputato può venir meno se la contestazione è formulata anche in termini alternativi (es. "fabbricato e comunque detenuto"): la prova della detenzione può già essere sufficiente a fondare la responsabilità.
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