Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/08/2020 che revocava l'affidamento terapeutico (misura comunitaria concessa dal 07/11/2019 al 06/12/2024) per inidoneità dovuta a recidiva nell'uso di stupefacenti e condotte violente; il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza per mancata comunicazione della fissazione della camera di consiglio al difensore di fiducia (avv. Andrea Sighieri) e lamenta violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., chiedendo la restituzione dei termini per proporre ricorso per cassazione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sul mancato avviso sia generica e che sussistano due scenari alternativi: 1) se l'ordinanza era stata notificata al difensore e al ricorrente, il termine per impugnare è decorso e non è proponibile la restituzione dei termini; 2) se non era stata notificata, il termine ex art. 585 c.p.p. non è ancora decorso, per cui non si è ancora consumato e non sussistono margini per la restituzione. Ha inoltre osservato che questioni di nullità assoluta relative all'assenza possono trovare rimedio, se del caso, con la rescissione del giudicato (art. 629-bis), e non con l'incidente di esecuzione (art. 670), una volta intervenuto il passaggio in giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alle nullità connesse alla difesa; la Corte osserva che il motivo è generico e che la questione della notifica va valutata con riferimento alla decorrenza dei termini per impugnare

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente insieme all'art. 178; la Corte non entra nel merito della presunta nullità essendo centrale la questione della decorrenza del termine per impugnare

  • art. 175 c.p.p.

    Disposizione sulla restituzione dei termini; la Corte ricorda che la restituzione non è proponibile se il termine per impugnare è già decorso per notifica regolare, mentre è inutile se il termine non è ancora iniziato

  • art. 585 c.p.p.

    Regola la decorrenza del termine per proporre impugnazioni; la Corte sottolinea che se l'ordinanza non è stata notificata il termine non è ancora decorso e dunque non sussistono i presupposti per la restituzione

  • art. 670 c.p.p.

    Dispositivo relativo all'incidente di esecuzione: la Corte osserva che le nullità assolute insorgenti per assenza dell'imputato/difensore non sono perseguibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato

  • art. 629-bis c.p.p.

    Indicata come possibile via per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante da nullità che abbiano impedito la conoscenza della celebrazione, quando sia intervenuto il giudicato

  • art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla particolare forma di affidamento terapeutico; richiamata quale titolo normativo della misura revocata dal Tribunale di sorveglianza

Massime di principio

  • Controllare tempestivamente le notifiche: se l'atto impugnato è stato regolarmente notificato il termine per impugnare decorre e la restituzione dei termini è in genere inapplicabile se il termine è già decorso
  • Prima di chiedere la restituzione dei termini verificare se, in realtà, il termine non sia ancora iniziato (es. per mancanza di notifica) perché in tal caso la restituzione è priva di oggetto
  • La contestazione generica della mancata comunicazione al difensore può essere insufficiente: bisogna documentare l'omissione e il nesso causale con la perdita del termine
  • Se la nullità attiene all'assenza dell'imputato o del difensore e il procedimento è ormai passato in giudicato, la via corretta potrebbe essere la rescissione del giudicato (art. 629-bis) e non l'incidente di esecuzione (art. 670)
  • In procedimenti di sorveglianza e in casi di affidamento terapeutico è essenziale registrare e provare le comunicazioni con il difensore di fiducia per tutelare tempestivamente il diritto di difesa
  • Agire prontamente: in presenza di dubbi sulla notifica o sulla presenza del difensore è preferibile proporre impugnazioni nei termini o, se impossibile, documentare immediatamente le ragioni della mancata impugnazione per poter eventualmente chiedere la restituzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.