Cassazione Civile, Ordinanza n. 08601/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di undici cartelle e quattro avvisi di addebito, già notificati secondo l’agente della riscossione. La società contribuente ha contestato davanti al giudice tributario la validità delle notifiche presupposte e, in particolare, di una cartella che era stata ritenuta non provata in primo grado, sostenendo che l’eventuale vizio della notifica si riflettesse sull’intimazione di pagamento nel suo complesso. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale e dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, per sostenere che l’intimazione fosse invalida perché non correttamente preceduta dalle notifiche delle cartelle; (2) vizio motivazionale per insufficienza e contraddittorietà della sentenza regionale, che avrebbe valorizzato solo le ricevute PEC senza adeguato collegamento con il contenuto delle cartelle; (3) violazione delle norme sulla notifica via PEC, assumendo l’inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici; (4) violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, perché la mancata notifica di una cartella avrebbe travolto l’intimazione e non sarebbe possibile scindere le diverse poste creditorie; (5) ulteriore denuncia di violazione di legge e di inversione dell’onere della prova, per avere il giudice ritenuto provata la notifica sulla base delle sole ricevute di consegna PEC e in mancanza del deposito delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notificazione delle cartelle e dell’intimazione, osservando che eventuali vizi di notifica risultavano comunque sanati dal raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente aveva dimostrato di avere avuto piena conoscenza degli atti, tanto da impugnarli tempestivamente e produrli in giudizio. Ha inoltre affermato che la notifica via PEC resta valida anche se effettuata con modalità diverse, quando l’atto raggiunga comunque il suo scopo, e che l’uso di un indirizzo PEC del mittente non risultante dai registri pubblici non invalida di per sé la notifica, occorrendo la prova di un concreto pregiudizio difensivo, prova che nel caso concreto non è stata offerta. Quanto alla cartella non notificata, la Corte ha condiviso la possibilità di una invalidazione solo parziale dell’intimazione, limitata alla singola pretesa non correttamente notificata, con salvezza delle ulteriori poste autonome. I motivi sul difetto di motivazione sono stati dichiarati inammissibili, sia perché coperti da doppia conforme sia perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione del giudice di merito. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’intimazione di pagamento può essere legittimamente mantenuta per le poste creditorie per le quali la notifica delle cartelle presupposte risulti validamente eseguita o comunque sanata; l’eventuale vizio di una sola cartella non travolge automaticamente l’intero atto se le pretese sono autonome e scindibili.
art. 6-ter d.l. 7 marzo 2005, n. 82
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la validità della notifica digitale, ma la Corte ritiene assorbente il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.
art. 23 d.l. 7 marzo 2005, n. 82
È invocato per sostenere l’inesistenza della notifica via PEC da indirizzo non presente nei registri pubblici; la Corte esclude che tale circostanza determini, da sola, invalidità della notificazione.
I vizi della notificazione risultano sanati se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ha avuto conoscenza effettiva dell’atto.
La nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, come nel caso di impugnazione tempestiva e produzione dell’atto in giudizio da parte del destinatario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La doglianza di motivazione proposta come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile, perché in realtà diretta a contestare il ragionamento decisorio del giudice di merito.
La censura di motivazione apparente è stata esclusa, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la censura non ammissibile nei limiti in cui mirava a rivalutare il merito.
I motivi formalmente incardinati come violazione di legge o vizio motivazionale sono stati scrutinati secondo la loro reale sostanza, con esclusione delle censure che in fatto tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri una divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto del ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamata quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio della notificazione è sanato quando il destinatario dimostra di avere avuto effettiva conoscenza dell’atto, ad esempio impugnandolo tempestivamente o producendo l’atto in giudizio, perché in tal caso è raggiunto lo scopo legale della notificazione.
- La notificazione via PEC non è invalidata automaticamente dal fatto che il mittente utilizzi un indirizzo non risultante dai registri pubblici, se l’atto consente comunque di identificare la provenienza e il destinatario non prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In presenza di pretese creditorie autonome ricomprese in un unico atto di intimazione, l’eventuale invalidità della notifica di una sola cartella presupposta non travolge necessariamente l’intero provvedimento, che può restare valido per le residue poste correttamente notificate o sanate.
- La censura che formalmente denunci violazione di legge ma sostanzialmente miri a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile nei soli limiti dell’assenza di motivazione effettiva o apparente; non è ammissibile quando la sentenza impugnata esprime una motivazione sufficiente e la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- In caso di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e la parte ricorrente deve indicare specificamente una divergenza nelle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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