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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08184/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La lite nasce dal pagamento di prestazioni riabilitative rese nel 2007 da una struttura sanitaria privata nei confronti dell'azienda sanitaria locale. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura era stata respinta. La Corte d'appello ha poi accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria, ritenendo che il creditore avesse abusivamente frazionato il medesimo credito in più ricorsi monitori e dichiarando per tale ragione inammissibile la domanda monitoria. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che, anche a fronte di un accertato frazionamento del credito, non può seguirne l'inammissibilità della domanda, dovendosi invece soltanto eliminare gli effetti distorsivi dell'abuso processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo con cui si censurava la declaratoria di inammissibilità, affermando che il frazionamento del credito può integrare abuso del processo, ma non rende inammissibile la domanda; la sanzione consiste piuttosto nell'eliminazione degli effetti distorsivi dell'uso frazionato dello strumento processuale. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nello schema generale della censurabilità in cassazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione applicata alla fattispecie.

Massime di principio

  • Il frazionamento di un credito in più azioni o ricorsi può integrare un abuso del processo quando determini una inutile moltiplicazione dei giudizi e un aggravio per Stato e parti.
  • L'abuso del processo per frazionamento del credito non comporta, di regola, l'inammissibilità della domanda: è illegittima la modalità di esercizio dello strumento processuale, non lo strumento in sé.
  • Accertato il frazionamento abusivo, il giudice deve rimuovere o neutralizzare gli effetti distorsivi prodotti dalla condotta processuale, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di legittimità a Sezioni Unite.
  • In presenza di un precedente indirizzo delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la tutela del credito resta ammissibile, pur dovendosi evitare la moltiplicazione ingiustificata delle azioni.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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