Sentenza del 13/02/2020 n. 3596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento, da parte della C.T.R. Lazio (sez. staccata di Latina), di avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP anno 2003. La C.T.R. aveva confermato l'annullamento disposto in primo grado non sul merito ma per carenza di motivazione dell'atto impositivo: l'Ufficio aveva motivato per relationem riferendosi agli accertamenti svolti nei confronti della Co.Al.Ges. s.r.l. (cliente della S.), senza esporre un iter logico-giuridico riferito alla S./alla incorporante, né elementi che spiegassero perché le fatture sarebbero irregolari. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo violazione delle norme sul contenuto e motivazione dell'avviso (D.P.R. 600/1973 art.42 e L. 202/2000 art.7) e contestando anche questioni di diritto sostanziale (artt. 108-109 TUIR e norme IVA), ma il ricorso era carente di autosufficienza e, per una censura, privo di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale è il difetto di autosufficienza del ricorso di cassazione: il ricorrente non ha riprodotto né adeguatamente sintetizzato il contenuto dell'avviso di accertamento né indicato e trascritto la motivazione che si censurava, limitandosi a riportare brani di giurisprudenza e a richiamare il verbale della Guardia di Finanza. Quanto all'altro motivo dedotto, è stato ritenuto privo di interesse, posto che la sentenza impugnata reggeva già sulla carenza di motivazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre Euro 200 per esborsi e rimborso forfetario 15%). È stato inoltre precisato che il contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La Corte ricorda i requisiti di motivazione degli atti impositivi; tuttavia il ricorso di cassazione non ha offerto gli elementi necessari per contestarne la motivazione perché non ha riprodotto l'avviso impugnato e la motivazione che si censurava.
Riferimento normativo collegato ai principi di motivazione degli atti tributari; la Corte valuta la critica dell'Agenzia sotto il profilo procedurale (inammissibilità per difetto di autosufficienza) più che sul merito della motivazione stessa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma di ammissibilità del ricorso per cassazione usata dall'Agenzia per censurare la motivazione; la Corte ha invece rilevato che il ricorso stesso violava i requisiti di autosufficienza richiesti per l'impugnazione in cassazione.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6
Richiamata la giurisprudenza che impone l'autosufficienza del ricorso di cassazione: il vizio dedotto deve essere esposto e provato nel ricorso, non può essere desunto da altri atti o documenti non riprodotti.
Citate dall'Agenzia per contestare la corretta applicazione delle norme sul reddito, ma la Corte non ha esaminato il merito di queste censure perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile o privo di interesse.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a) e art. 11, comma 1
Norme IVA richiamate dall'Agenzia per contestare la qualificazione delle operazioni/fatture; anch'esse non sono state valutate nel merito per le stesse ragioni procedurali.
Norma richiamata in relazione al deposito di memoria da parte della resistente; non ha inciso sull'esito della censura di inammissibilità del ricorso.
La Corte conferma che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è soggetto al principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre o sintetizzare nel ricorso il contenuto dell'atto amministrativo impugnato e la motivazione che si censura; non è possibile affidarsi esclusivamente a riferimenti incrociati, al controricorso o alla sentenza impugnata.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve esporre un percorso logico-giuridico comprensibile: la mera motivazione per relationem che rinvia a verifiche svolte su soggetti diversi o a documenti non richiamati esplicitamente può essere insufficiente e portare all'annullamento per carenza di motivazione.
- Se il giudice di merito annulla per vizi formali (es. carenza di motivazione), la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se il ricorrente non adempie ai requisiti formali dell'impugnazione; contestazioni di merito diventano quindi spesso ininfluenti se arrestate da vizi procedurali del ricorso.
- In fase di difesa del contribuente, va enfatizzato il mancato collegamento causale e logico tra gli accertamenti svolti e la posizione del contribuente, evidenziando l'assenza di elementi probatori riferiti specificamente al soggetto conteso.
- Per l'Amministrazione finanziaria: quando si fondano rettifiche su documenti di terzi o su accertamenti svolti su altri soggetti, occorre esplicitare nel titolo e nella motivazione il nesso probatorio tra quegli elementi e la posizione del contribuente, affinché la motivazione sia adeguata e resistente al controllo giurisdizionale.
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