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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Notificazioni - Cartella di pagamento - Valida la notifica via pec del documento nativo cartaceo - Sussite - Necessità di firma digitale - Non sussite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di atto di pignoramento presso terzi fondato su 29 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito per euro 352.844,46, con doglianze multiple: nullità delle notifiche via PEC (file non .p7m e assenza di firma digitale), nullità per difetto di sottoscrizione, mancata indicazione normativa interessi, omissione degli atti prodromici, prescrizione delle pretese, illegittimità degli oneri di riscossione, incompetenza territoriale dell'agente presso terzi, eccezioni di incostituzionalità, mancata notifica degli atti, e deduzioni relative alla definizione agevolata (rottamazione).

La decisione

L'appello è stato rigettato. La CTR ha ritenuto valide le notifiche via PEC sulla base della produzione delle ricevute di avvenuta consegna (RAC) e della disciplina del d.P.R. n.68/2005 e dell'art.26 d.P.R. 602/1973; ha affermato che la copia informatica di documenti originariamente cartacei notificati via PEC non richiede necessariamente firma digitale in assenza di specifica previsione normativa; molte eccezioni sollevate sono risultate infondate o attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario (pignoramento/esecuzione). La contribuente non ha prodotto prova del pagamento per la definizione agevolata. Le spese di appello sono poste a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Regola la trasmissione e la ricevuta di consegna nella PEC: la RAC costituisce prova che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario e prova la data/ora di consegna; la consegna vale come perfezionamento della notificazione.

  • d.P.R. 602/1973

    art. 26 comma 2; art. 25; art. 57

    L'art. 26 prevede la possibilità/obbligatorietà della notifica delle cartelle via PEC (con regole specifiche per imprese e professionisti). L'art.25 riguarda il modello della cartella; l'art.57 è stato richiamato in tema di confini di giurisdizione.

  • codice di procedura civile

    art. 156; art. 149-bis; art. 372; art. 491; art. 617; disp. att. art. 115

    Art.156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) applicabile quando ricorso tempestivo sanerebbe vizi; art.149-bis disciplina notifiche PEC con intervento ufficiale giudiziario (ma espressamente escluso da d.P.R. 602/1973 per il concessionario); art.372 disciplina la produzione documentale in Cassazione; art.491 e 617 concernono esecuzione e opposizioni; norme sulle cause di rinvio per grave impedimento del difensore richiamate.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il processo tributario: art.47 sui poteri del giudice e sulla sospensione; art.1 rinvia norme di rito al c.p.c.; art.19 impone termini e modalità per impugnare atti tributari.

  • codice civile / provvedimenti sulla prova documentale

    art. 2712 c.c.; art. 2719 c.c.; artt. 214-215 c.p.c.

    Le copie fotostatiche/informatiche fanno piena prova se non disconosciute tempestivamente e specificamente; il disconoscimento deve essere formale e preciso entro i termini processuali o i documenti si considerano riconosciuti.

  • d.m. n. 44/2011 e decreto dirigenziale del 16.4.2014

    art. 16 del d.l. n. 179/2012 richiamato; standard Regolamento UE 910/2014

    Disciplina del processo telematico e delle firme elettroniche qualificate: firme CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse ed equivalenti.

  • Corte Costituzionale

    Ha ritenuto non fondate le censure sull'art.26 DPR 602/1973 circa la notificazione diretta da parte del concessionario; legittima la notificazione diretta e via PEC in ragione della natura pubblicistica del concessionario.

  • art. 17 d.lgs. n.112/1999 e successive modifiche

    Regolamenta l'aggio di riscossione: l'aggio è compenso retributivo per l'attività dell'agente e la richiesta di compenso non è in sé illegittima.

  • art. 2946 c.c.

    Termine di prescrizione decennale per alcune pretese tributarie (richiamato per confutare eccezione di prescrizione quinquennale).

Massime di principio

  • La notifica via PEC è valida se l'agente produce la ricevuta di avvenuta consegna (RAC): essa costituisce prova, fino a prova contraria, che il messaggio è giunto nella casella del destinatario.
  • La conversione in copia informatica di un documento originariamente cartaceo notificato via PEC non richiede necessariamente la firma digitale, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) non ha la stessa "certezza pubblica" dell'avviso di ricevimento postale con fede privilegiata, ma prevale come prova processuale salvo contestazioni specifiche tecniche o di mismatch tra ricevuta e contenuto effettivamente pervenuto.
  • Se la parte resistente produce copie fotostatiche/informatiche, il destinatario deve disconoscerle in modo formale, specifico e tempestivo (prima udienza o prima risposta): in mancanza, le copie si intendono riconosciute.
  • Per le imprese e professionisti l'uso dell'INI-PEC rende obbligatoria la notifica via PEC per le cartelle: l'assenza di validità dell'indirizzo impone procedure alternative previste dalla legge.
  • I vizi relativi alla sottoscrizione dell'atto o alla mancata apposizione di firma leggibile non determinano automaticamente nullità della cartella, se l'atto è inequivocabilmente riconducibile all'organo emittente secondo il modello previsto.
  • Le questioni relative all'esecuzione (pignoramento, competenza territoriale per atti esecutivi) possono attivare la giurisdizione del giudice ordinario; invece le impugnazioni relative alla cartella di pagamento e ai primi atti prodromici rientrano nella giurisdizione tributaria.
  • Il ricorso tempestivo del destinatario può sanare (ai sensi dell'art.156 c.p.c.) vizi formali qualora lo scopo della notifica sia comunque conseguito; tuttavia è preferibile formulare contestazioni tecniche precise se si contesta la ricezione via PEC.
  • La definizione agevolata (rottamazione) incide sulla controversia se il contribuente dimostra l'adesione e il pagamento: la mancata prova comporta il rigetto delle eccezioni fondate su tale estinzione del debito.
  • Le spese e l'aggio di riscossione, essendo compensi previsti dalla normativa, sono normalmente dovuti e non costituiscono di per sé violazione del principio di capacità contributiva.

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