Sentenza del 13/02/2020 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - Agevolazioni fiscali - Tributi periodici - Effetti del giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto applicabile il principio del ne bis in idem e il giudicato materiale: poiché risultavano identità di parti, petitum e causa petendi con una precedente sentenza definitivamente pronunciata (relativa a diversa annualità IMU) che aveva già negato l'agevolazione, il giudice ha escluso la riapertura della decisione e ha negato nuovamente l'applicazione delle agevolazioni per l'annualità dedotta nel nuovo giudizio
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
differenza sull'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli in materia di IMU; il ricorrente chiedeva l'applicazione delle agevolazioni per l'annualità controversa
Norme richiamate
principio del ne bis in idem / giudicato materiale (cosa giudicata)
il giudicato materiale impedisce la rinnovazione del giudizio quando sussistono identità di parti, petitum e causa petendi; applicato anche nei tributi periodici se la situazione già decisa è la stessa
disciplina IMU e agevolazioni per imprenditori agricoli
la norma sulle agevolazioni non è stata riaperta; l'accertamento che nega l'agevolazione è stato confermato perché la questione era già stata definitivamente decisa in precedente sentenza
Massime di principio
- Il giudicato materiale può impedire la riapertura della stessa questione anche per tributi periodici se sussiste identità di parti, petitum e causa petendi: non è possibile ottenere una nuova pronuncia sostanziale su materia già definitivamente decisa.
- Per i tributi periodici (es. IMU) ogni annualità è in linea di principio autonoma, ma la tutela del ne bis in idem opera quando la domanda e le ragioni di fatto/diritto sono le stesse tra i giudizi.
- Per evitare il vincolo del giudicato il ricorrente deve documentare fatti o elementi nuovi e differenti rispetto al giudizio precedente, o dimostrare la non identità del petitum/causa petendi o delle parti.
- L'amministrazione fiscale dovrebbe verificare lo stato dei precedenti giudizi prima di notificare nuovi atti: un precedente giudicato sfavorevole al contribuente può legittimare il mantenimento dell'accertamento.
- In caso di dubbi sulla portata del giudicato, conviene sollevare eccezioni specifiche in rito (res iudicata) nei primi atti processuali per far valere l'impedimento processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 95 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →