Sentenza del 13/02/2020 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione di successione - Pluralità di eredi - Richiesta di agevolazione prima casa e requisiti - Termini per l'indicazione dei beneficiari nella successione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'agevolazione "prima casa" in sede di dichiarazione di successione. Il contribuente aveva presentato dichiarazione di successione richiedendo l'agevolazione; l'Ufficio ha poi emesso avviso di liquidazione revocando l'agevolazione sostenendo che il dichiarante (il padre) alla data di apertura della successione era già titolare di altro immobile acquistato con l'agevolazione e che non risultava che l'agevolazione fosse stata richiesta nell'interesse dei figli (coeredi) nell'originaria denuncia. Il contribuente eccepiva che l'agevolazione era stata richiesta nell'originaria dichiarazione "prima casa non di lusso per almeno un erede" e che due degli eredi (figli minorenni) avevano i requisiti (non possedevano altri immobili e risiedevano nell'immobile ereditato), quindi l'agevolazione era spettante anche se il dichiarante stesso non aveva i requisiti.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto provato che l'agevolazione era stata richiesta già nell'originaria dichiarazione di successione (documentazione prodotta ante ripresa fiscale) e che vi erano i requisiti in capo ad almeno alcuni coeredi (i due figli minorenni residenti nell'immobile). Ha quindi escluso la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 69 L. 21/11/2000 n. 342
comma 3: l'agevolazione spetta quando il beneficiario dell'eredità, o anche ad uno solo degli eredi, se vi è pluralità, abbia i requisiti
L'agevolazione "prima casa" può spettare anche se la condizione è soddisfatta da uno solo dei coeredi; non è necessario che tutti gli eredi abbiano i requisiti.
art. 1, tariffa, parte I, nota II bis, allegata al DPR 131/1986
dichiarazione di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà... su altra casa di abitazione acquistata con agevolazioni
La dichiarazione prevista dalla nota II bis deve essere resa nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione; serve a dimostrare l'assenza di titolarità di altri immobili agevolati.
art. 31 D.Lgs. 346/1990
Riguarda i termini e le modalità per le dichiarazioni inerenti agevolazioni fiscali; la giurisprudenza e l'Amministrazione discutono i limiti temporali per modificare/integrare le dichiarazioni ai fini delle agevolazioni (es. termine di un anno dall'apertura della successione per alcune rettifiche), salvo casi di errore.
DPR 445/2000, artt. 46 e 47
Norme sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle relative responsabilità; l'Ufficio aveva sostenuto l'impossibilità di modificare tali dichiarazioni successivamente se non nei modi e termini previsti.
Risoluzione 40E del 27/6/2013 (Agenzia delle Entrate)
"...in sostanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale... quando il legislatore ha voluto subordinare l'accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da eseguirsi a pena di decadenza, lo ha espressamente stabilito"
Se la legge stabilisce espressamente una formalità da eseguire a pena di decadenza, questa deve essere rispettata; laddove non è previsto un termine per la precisazione del beneficiario finale, la mancanza di tale precisazione non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione.
Massime di principio
- L'agevolazione "prima casa" in successione può spettare anche se i requisiti sono soddisfatti da uno solo dei coeredi: non è necessario che il dichiarante (chi presenta la dichiarazione) sia lui stesso beneficiario.
- È determinante che la richiesta dell'agevolazione risulti dall'originaria dichiarazione di successione o da documentazione prodotta prima dell'accertamento; prova documentale ante ripresa fiscale è decisiva per contrastare un'avviso di liquidazione.
- Se la dichiarazione contiene la dicitura "prima casa per almeno un erede" o equivalente e risultano coeredi che soddisfano i requisiti (assenza di altri immobili agevolati e residenza), l'agevolazione deve essere riconosciuta anche se il dichiarante non possiede i requisiti.
- L'Amministrazione fiscale può contestare l'agevolazione se manca una dichiarazione formale o se il dichiarante ha personalmente i requisiti incompatibili (es. già possessore di altro immobile agevolato); tuttavia la semplice possibilità astratta che i figli potessero fruire del beneficio non è sufficiente se non documentalmente dichiarata nell'originaria denuncia salvo che non emerga che la legge non impone un termine per la precisazione del beneficiario.
- Vi sono limiti nella rettifica delle dichiarazioni (possibile richiamo al termine di un anno previsto da normativa o esclusioni per errori), per cui integrazioni o autocertificazioni rese dopo l'avviso di liquidazione possono non essere considerate valide per rimediare a omissioni formali.
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