Sentenza del 13/02/2020 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la ruralità di alcuni fabbricati e l'insussistenza del debito ICI per il 2010. L'appello è stato fondato sul fatto che gli immobili erano stati riclassificati in catasto a seguito di procedimento ex art. 1, comma 336, L. 311/2004 e che l'amministrazione aveva notificato gli atti di rettifica delle rendite catastali, resisi definitivi perché la contribuente non li aveva impugnati. Perciò non era possibile per il giudice di merito modificare il classamento ormai definitivo basandosi esclusivamente su documentazione prodotta in giudizio; inoltre la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 18565/2009 e successive) impone al contribuente l'onere di impugnare l'atto di classamento se vuole ottenere il riconoscimento della qualifica 'rurale'.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l'appello del Comune, riformando la decisione di primo grado e ritenendo gli immobili assoggettati all'ICI. La Corte ha ritenuto che il classamento catastale fosse ormai definitivo e che il giudice non potesse operare una diversa qualificazione basata sui documenti prodotti in giudizio. Per la complessità della vicenda e le non univoche conclusioni della giurisprudenza di merito, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, L. 311/2004
norma richiamata come fondamento della procedura che ha portato al tardivo accatastamento e alla rettifica delle rendite; da essa nasce l'atto di classamento che la contribuente doveva impugnare.
art. 9, D.L. n. 557/1993 conv. in L. n. 133/1994
definisce i requisiti per riconoscere la ruralità; la Corte ricorda che grava sul contribuente l'onere probatorio circa il possesso di tali requisiti.
Cass. SS.UU., sent. n. 18565 del 21.8.2009
principio di diritto secondo cui il contribuente che pretende l'esenzione per ruralità deve impugnare l'atto di classamento che ricondurrebbe l'immobile a categoria diversa dalla rurale; in mancanza l'immobile resta assoggettato all'imposta.
Cass. ord. n. 10283 del 12.4.2019 e Cass. ord. n. 11588 dell'11.5.2017
ragguagliano la giurisprudenza consolidata sull'onere probatorio e i limiti della cognizione giudiziale circa la verifica della ruralità, chiarendo i casi (es. immobili non iscritti in catasto e richieste di rimborso) in cui è ammessa una valutazione immediata del giudice.
Massime di principio
- Se l'amministrazione ha rettificato il classamento catastale e la rettifica è divenuta definitiva, il giudice non può riformare tale classamento basandosi solo su documenti prodotti in giudizio: il rimedio è l'impugnazione amministrativa del classamento.
- Il contribuente che pretende l'esenzione per ruralità ha l'onere di impugnare l'atto di classamento che lo privi di tale qualifica; in assenza di impugnazione l'immobile resta assoggettato al tributo.
- La verifica della ruralità da parte del giudice è possibile 'immediatamente' solo in specifiche ipotesi (p.es. richiesta di rimborso per immobile non iscritto in catasto), ma comunque grava sul contribuente la prova dei requisiti di cui all'art. 9 D.L. 557/1993 conv. L. 133/1994.
- In situazioni giurisprudenzialmente complesse o non univoche la Corte può compensare le spese processuali; tuttavia la prudenza processuale impone di curare tempestivamente i rimedi amministrativi (impugnazione del classamento) prima di affidarsi solo a mezzi di prova in giudizio.
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