Sentenza del 13/02/2020 n. 95 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sull'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Impugnazione - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia", Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Regime di aiuti per superficie - Nozione di "pascolo permanente" - Rettifiche finanziarie forfettarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento UE determinate spese nel quadro degli aiuti per superficie (FEAGA/FEASR) per gli anni di domanda 2009-2011, imponendo una rettifica finanziaria forfettaria del 25% per carenze nella definizione e nel controllo dei "pascoli permanenti". La questione centrale riguardava l'interpretazione della nozione di "pascolo permanente" e la legittimità dell'applicazione della rettifica forfettaria sulla base delle carenze riscontrate nei controlli e nei sistemi di identificazione delle parcelle; venivano altresì contestate varie questioni procedurali (es. adeguatezza della prima comunicazione della Commissione, onere della prova, conformità alle linee guida documentali e criteri per l'applicazione di percentuali forfettarie).
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente l'impugnazione della Repubblica ellenica. Ha annullato la parte della sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso della Grecia relativo alla rettifica forfettaria del 25% per le carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti e, conseguentemente, ha annullato la decisione di esecuzione 2015/1119 nella parte in cui imponeva alla Grecia tale rettifica del 25% per gli anni di domanda 2009-2011. L'impugnazione è stata respinta per il resto: le altre censure della Grecia sono state rigettate. La Corte ha disposto che Grecia e Commissione sosterranno ciascuna le proprie spese; anche lo Stato intervenuto (Spagna) sosterrà le proprie spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 796/2004
Art. 2, primo comma, n. 2: definizione di "pascolo permanente"
La Corte chiarisce che, ai fini dell'interpretazione di tale definizione, il criterio determinante è l'effettivo utilizzo della superficie per un'attività agricola tipica di pascolo permanente e non esclusivamente il tipo di vegetazione presente. La presenza di arbusti o piante legnose non esclude automaticamente la qualifica di pascolo permanente se permane l'effettivo esercizio dell'attività agricola.
Regolamento (CE) n. 1120/2009
Art. 2, lett. c: definizione di "pascolo permanente" (parallela a quella del 796/2004)
Conferma che la nozione deve essere interpretata in termini di utilizzazione effettiva per pascolo; la Corte rileva che regolamenti successivi con definizioni ampliate (es. 1307/2013) non sono rilevanti per fatti anteriori.
Documento VI/5330/97 (Linee guida)
Documento tecnico usato dalla Commissione per calcolare effetti finanziari e percentuali forfettarie; la Corte ha ritenuto che, poiché la rettifica del 25% era fondata su un insieme di carenze e una di esse poggiava su un'errata interpretazione normativa, è necessaria una nuova valutazione complessiva alla luce dei criteri di tale documento.
Regolamento (CE) n. 1290/2005
Art. 31: Verifica di conformità
La Corte ricorda che la Commissione, nel valutare gli importi da escludere, deve tenere conto della gravità dell'inosservanza e che la comunicazione scritta alla quale si collega il termine di 24 mesi deve svolgere funzione di avvertimento; la Commissione può tener conto di irregolarità persistenti nell'ambito del periodo esaminato.
Regolamento (CE) n. 885/2006
Art. 11: Verifica di conformità (procedura, comunicazione e conciliazione)
La procedura di verifica richiede comunicazioni scritte che indicano chiaramente le riserve e le misure correttive da adottare; la Corte conferma che la Commissione ha l'obbligo di precisare in modo tale che lo Stato membro possa esercitare il diritto di difesa.
Regolamento (CE) n. 1122/2009
Art. 31 e Art. 34: selezione del campione di controllo e determinazione delle superfici
Norme sul campionamento e sulla determinazione delle superfici da considerare ammissibili; la Corte ha valutato la conformità dei controlli sulla base delle regole applicabili e del rispetto dell'onere della prova.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 (abrogato)
Art. 43-44: diritti all'aiuto basati sulla superficie; definizioni relative a superfici foraggere e ettari ammissibili
Quadro originario che giustificava la protezione e la definizione dei pascoli permanenti; la Corte si è rifatta al contesto normativo applicabile all'epoca dei fatti per interpretare l'ammissibilità delle superfici.
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Art. 4, lett. h: definizione ampliata di "prato permanente e pascolo permanente"
La Corte osserva che la definizione ampliata introdotta da questo regolamento è successiva ai fatti e non può essere utilizzata per interpretare la normativa applicabile al periodo 2009-2011; non è pertanto rilevante per giudicare la rettifica impugnata.
Massime di principio
- Per qualificare una superficie come "pascolo permanente" conta l'effettivo uso agricolo per attività di pascolo, non solo la tipologia di vegetazione: la presenza di arbusti o piante legnose non esclude automaticamente l'ammissibilità se resta l'utilizzo ai fini di pascolo.
- Le decisioni di rettifiche forfettarie basate su più carenze richiedono che ogni elemento su cui si fonda la valutazione sia correttamente interpretato; l'errore su un elemento può richiedere una nuova valutazione complessiva dell'entità della rettifica.
- La Commissione deve fornire comunicazioni scritte chiare e sufficientemente dettagliate (art. 11 del reg. 885/2006) affinché lo Stato membro possa esercitare efficacemente il diritto di difesa; la comunicazione può coprire anni successivi se espressamente indicato.
- L'onere della prova è ripartito: la Commissione deve portare elementi a sostegno di un dubbio serio e ragionevole circa l'insufficienza dei controlli; tuttavia spetta allo Stato membro dimostrare l'inesattezza delle valutazioni della Commissione presentando elementi probatori sull'efficacia del proprio sistema di controllo.
- La Commissione può tener conto delle irregolarità persistenti verificatesi nel periodo esaminato, anche se lo Stato membro non poteva fisicamente rimediare prima dell'adozione della decisione, purché tali irregolarità rientrassero chiaramente nel periodo soggetto all'indagine.
- L'applicazione di percentuali forfettarie (es. 25%, 5%, 2%) deve rispettare i criteri tecnici stabiliti nelle linee guida applicabili e la loro giustificazione deve essere logicamente motivata e proporzionata rispetto alla gravità e all'estensione delle carenze riscontrate.
- Nelle contestazioni in sede di giudizio di annullamento, le valutazioni di fatto e l'apprezzamento delle prove restano di competenza del Tribunale di primo grado; la Corte, in sede di impugnazione, controlla questioni di diritto, correttezza interpretativa e motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 feb 2020Sentenza del 13/02/2020 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →