Cassazione Civile, Ordinanza n. 27727/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Senegal aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Brescia aveva respinto il gravame, ritenendo non credibile il racconto personale e insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione, anche alla luce della situazione generale del Senegal. In cassazione il richiedente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che la Corte di merito non avesse attribuito autonoma rilevanza, ai fini del permesso umanitario, alla sua condizione personale nel Paese d'origine, richiamando anche la dichiarata omosessualità e la giurisprudenza della Cassazione sul raggiungimento degli standard minimi di vita dignitosa; lamentava inoltre l'omesso esame della documentazione prodotta sul proprio inserimento lavorativo in Italia.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno, poiché effettuata con un atto non qualificabile come controricorso e privo dei requisiti essenziali richiesti dagli artt. 370 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Quanto al ricorso, lo ha dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti esaminato la documentazione lavorativa e valorizzato anche il fatto che il ricorrente in Senegal svolgeva il mestiere di panettiere e vi risiedevano i familiari. La Cassazione ha osservato che il ricorrente non aveva indicato specifici elementi individualizzanti già allegati nei gradi di merito idonei a fondare la vulnerabilità, né aveva criticato adeguatamente il giudizio di non credibilità della vicenda personale. È stata altresì disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per l'irrituale costituzione del Ministero.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla protezione umanitaria.
La Corte richiama la disciplina della protezione umanitaria come parametro di valutazione della domanda proposta prima dell'entrata in vigore della normativa del 2018.
Il controricorso deve contenere i motivi di diritto su cui si fonda; un atto di mera costituzione senza tali contenuti è inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
È requisito essenziale del controricorso l'esposizione dei motivi di diritto, a pena di inammissibilità.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La domanda di protezione umanitaria presentata prima della sua entrata in vigore resta soggetta alla disciplina precedente.
Conversione del d.l. n. 113 del 2018, rilevante per il regime temporale della protezione umanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di protezione umanitaria, per le domande proposte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018 continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della domanda.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in affermazioni generiche sulla vulnerabilità del richiedente, ma deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di fatto già allegati nei gradi di merito.
- Ai fini della protezione umanitaria, la mera allegazione di un inserimento lavorativo in Italia non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da elementi individualizzanti idonei a dimostrare una situazione di vulnerabilità comparata rilevante.
- Il giudizio di non credibilità del racconto personale, se adeguatamente motivato dal giudice di merito e non specificamente censurato, può reggere il diniego delle forme di protezione richieste.
- L'atto del Ministero che si limiti a una costituzione formale priva di motivi di diritto non integra un controricorso e non consente una valida costituzione ai fini del giudizio di cassazione.
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