Cassazione Civile, Ordinanza n. 13407/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società che contestava la decisione di merito, confermando l'accertamento di simulazione relativa e la conseguente condanna al pagamento dell'indennità per perdita di avviamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società aveva formalmente concluso con l'altra un contratto qualificato come affitto di ramo d'azienda; la controparte ha chiesto in giudizio l'accertamento che il negozio fosse in realtà una locazione di immobile ad uso commerciale dissimulata sotto la veste dell'affitto d'azienda, con conseguente diritto all'indennità per la perdita di avviamento ex art. 34 l. 392/1978 dopo la cessazione del rapporto per disdetta della locatrice. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo simulato l'affitto di azienda e condannando la locatrice al pagamento dell'indennità. La corte d'appello ha confermato, valorizzando vari indici fattuali: centralità dell'immobile nella trattativa, esiguità dei beni strumentali, irrilevanza del c.d. magazzino, acquisti e riacquisti ravvicinati dei beni, ampliamento dell'oggetto sociale della locatrice in funzione dell'operazione, esclusione di debiti/crediti/rapporti di lavoro, e clausole di rinnovo/recesso ricalcate sulla locazione commerciale. In cassazione la società soccombente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per erronea qualificazione del rapporto come locazione commerciale dissimulata anziché affitto di ramo d'azienda; (2) violazione delle norme sulla prova della simulazione, sostenendo che tra le parti la simulazione relativa avrebbe richiesto prova scritta per controdichiarazione e non presunzioni; (3) violazione dell'art. 34 l. 392/1978, perché l'indennità di avviamento non sarebbe dovuta in caso di affitto di azienda. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c., infondato il secondo perché la prova presuntiva è ammessa anche tra le parti quando la simulazione del contratto dissimulato serve a far valere l'illiceità/elusione di disciplina imperativa, e assorbito il terzo motivo dalla conferma della qualificazione del rapporto come locazione commerciale dissimulata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specificità, indicando norme violate e argomentando il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie.
Impone, a pena di inammissibilità, l'onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione, con indicazione delle norme violate e delle argomentazioni di diritto pertinenti.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla simulazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione nel motivo inammissibile.
Tra le parti, la prova testimoniale e per presunzioni della simulazione è in linea generale limitata, ma il limite non opera quando la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato o l'elusione di norme imperative.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non costituisce base della ratio decidendi espressa.
Richiamato dalla ricorrente; non oggetto di autonoma statuizione nel dispositivo motivazionale, se non nei limiti della disciplina probatoria della simulazione.
La prova per presunzioni della simulazione segue i limiti della prova testimoniale; nel caso concreto è stata ritenuta ammissibile perché la domanda mirava a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non decisivo nella motivazione della Corte.
Norma evocata per sostenere la natura di affitto di ramo d'azienda del rapporto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392
L'indennità per perdita di avviamento commerciale è dovuta alle locazioni commerciali e non all'affitto di azienda; nel caso concreto la Corte conferma che essa spetta perché il rapporto è stato qualificato come locazione commerciale dissimulata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve essere specifico: non basta la mera intestazione della censura, ma occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione giuridica del contratto può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente individua correttamente il paradigma normativo e spiega perché i fatti accertati siano stati sussunti in modo erroneo; una critica generica alla ricostruzione di merito non è sufficiente.
- In tema di simulazione contrattuale, la prova per presunzioni è ammissibile anche tra le parti quando l'azione sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato o l'elusione di norme imperative.
- L'indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/1978 presuppone la qualificazione del rapporto come locazione commerciale; se il giudice accerta che il contratto di affitto d'azienda era solo simulato e dissimulava una locazione, l'indennità è dovuta secondo la disciplina della locazione.
- Il terzo motivo che presuppone una diversa qualificazione del rapporto resta assorbito quando la Corte conferma la decisione di merito sulla natura simulata del negozio e sulla sua effettiva riconduzione alla locazione commerciale.
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