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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06761/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina da una domanda revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito e poi coltivata dalla cessionaria del credito, con cui era stata chiesta e ottenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto notarile con il quale un soggetto aveva alienato a due acquirenti vari cespiti immobiliari. In appello gli acquirenti contestavano l’improcedibilità dichiarata dalla Corte territoriale per asserito difetto di prova della notificazione telematica dell’atto di citazione in appello, sostenendo che la notifica era stata provata e che, comunque, avrebbe dovuto essere concesso un termine per integrare il deposito della documentazione. Il venditore/alienante proponeva a sua volta ricorso incidentale lamentando che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile il suo appello incidentale senza esaminare il profilo di nullità della fideiussione omnibus, da lui invocata come fondamento della censura contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che le censure non si confrontavano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato l’improcedibilità dell’appello sulla mancata prova, mediante deposito degli originali o duplicati telematici delle ricevute PEC, della notifica dell’atto di citazione in appello; inoltre, i ricorrenti avevano dedotto genericamente l’avvenuto deposito senza localizzare o riprodurre i documenti rilevanti, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. È stata altresì ritenuta non pertinente la doglianza relativa alla mancata concessione di un termine, perché riferita a un diverso presupposto processuale. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché non censurava il capo della sentenza che aveva già dichiarato tardivo e dunque inammissibile l’appello incidentale; la doglianza sulla nullità della fideiussione risultava quindi assorbita e, non essendo stata attaccata una autonoma ratio decidendi, mancava l’interesse all’impugnazione. Le spese di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti tra loro e poste, in solido, a loro carico in favore della controricorrente. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria accolta in primo grado, rispetto alla quale si è formato il contenzioso successivo.

  • art. 348 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti principali nella censura contro la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali in combinazione con l'art. 347 c.p.c. nella doglianza sull'improcedibilità dell'appello.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali nella censura relativa al deposito dell'atto di appello.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il motivo che non si confronta con la decisione impugnata si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    La mancata riproduzione o localizzazione degli atti e delle ricevute telematiche rilevanti integra violazione dell'onere di specificità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    È richiamato per individuare la prova telematica della notifica a mezzo PEC mediante ricevute di accettazione e avvenuta consegna.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui la notifica telematica dell'atto di appello sarebbe stata provata.

  • legge n. 287 del 1990

    Invocata dal ricorrente incidentale per sostenere la nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale nel quadro della doglianza antitrust sulla fideiussione.

  • art. 101 TFUE

    Invocato dal ricorrente incidentale a supporto della censura di nullità della fideiussione per violazione della disciplina della concorrenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente incidentale tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato dal ricorrente incidentale quale parametro del vizio denunciato.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si confronti con le ragioni effettive della decisione si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un vizio relativo alla notificazione o al deposito telematico di un atto, occorre indicare e localizzare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, in conformità all'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La costituzione della controparte non sana, di per sé, la mancata prova della notificazione telematica dell'atto di appello quando il giudice rilevi l'assenza delle ricevute telematiche necessarie a dimostrare l'avvenuta notifica.
  • La doglianza che presupponga un diverso vizio rispetto a quello effettivamente posto a base della decisione impugnata è inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata censura anche di una sola di esse determina l'inammissibilità delle altre censure per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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