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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12118/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo fondata su due cartelle di pagamento relative a tributi degli anni 2009 e 2010. Il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la mancata notificazione delle cartelle presupposte. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo non utilizzabili le relate di notifica prodotte dal concessionario perché depositate tardivamente ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, e aveva quindi considerato non notificate le cartelle, annullando sia il preavviso di fermo sia le cartelle. In appello la commissione regionale aveva confermato. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non provata la notificazione, nonostante le relate e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) consentissero di riferire gli atti alle specifiche cartelle; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando l'apodittica negazione di riferibilità dei documenti prodotti alle cartelle controverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la corrispondenza tra numeri identificativi delle cartelle, delle relate di notifica, degli avvisi di deposito presso la casa comunale, dei prospetti di accettazione e degli avvisi di ricevimento delle CAD; in mancanza di tale esame fattuale, la motivazione della CTR sulla non riferibilità degli atti alle cartelle è stata giudicata viziata. La Corte ha inoltre precisato che, per le CAD spedite a mezzo posta direttamente dal concessionario, è sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto da chi riceve, senza necessità dell'indicazione della qualità del consegnatario o del rapporto con il destinatario, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procedura notificatoria; la Corte distingue la CAD spedita dal concessionario dal percorso comunicativo proprio dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., affermando che per la CAD rileva la prova dell'arrivo al recapito del destinatario.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, evocata per contestare la sentenza di merito che aveva escluso la ritualità della notifica.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la tardività del deposito documentale in primo grado, che aveva indotto il giudice di merito a non considerare le relate di notifica.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme sulla notificazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e, in sostanza, per motivazione apodittica sulla non riferibilità dei documenti alle cartelle.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo con la prova, a carico del destinatario, di essere stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • d.lgs. n. 261 del 1999, art. 4

    Richiamato per affermare, in via generale, la fidefacenza della notificazione eseguita tramite operatore postale privato abilitato nei periodi e per gli atti indicati dalla giurisprudenza citata.

  • d.lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1

    Richiamato in relazione al titolo abilitativo minore (licenza individuale) dell'operatore postale privato.

  • l. n. 124 del 2017

    Richiamata quale termine della fase di parziale liberalizzazione del settore postale menzionata dalla Corte.

  • d.lgs. n. 58 del 2011

    Richiamato quale intervento normativo di parziale liberalizzazione del servizio postale nel periodo considerato.

Massime di principio

  • In tema di notifica delle cartelle di pagamento, il giudice di merito deve verificare in concreto la riferibilità di ciascun atto del procedimento notificatorio alla specifica cartella, attraverso la corrispondenza dei numeri identificativi riportati nei documenti prodotti.
  • L'omessa o insufficiente motivazione sulla corrispondenza tra cartella, relata, avviso di deposito e avviso di ricevimento integra vizio censurabile quando la decisione si limiti a negare in modo apodittico la riferibilità dei documenti.
  • Le raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito spedite direttamente dal concessionario hanno funzione informativa e sono soggette al solo regolamento postale; per provarne la ricezione è sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto da chi riceve, senza necessità dell'indicazione della qualità del consegnatario o del rapporto con il destinatario.
  • Per le comunicazioni indirizzate al domicilio del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • L'eventuale intervento di un operatore postale privato, se compatibile con il quadro normativo applicabile, non incide di per sé sulla prova dell'avvenuto deposito e della riferibilità degli atti, quando tali elementi risultino dai documenti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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