Cassazione Civile, Ordinanza n. 09867/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale e rettifica di rendita relativo a una centrale di produzione di energia termoelettrica situata nel Comune di Piombino, con aumento della rendita da euro 576.040 a euro 2.600.000. La società aveva contestato l’atto dopo una procedura DOCFA di aggiornamento connessa alla dismissione di alcuni cespiti e all’espunzione degli impianti cosiddetti imbullonati. In ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell’avviso, sostenendo che l’atto si limitasse a richiamare norme e non spiegasse i valori attribuiti, in particolare per alcune unità termoelettriche a vapore già definitivamente fuori servizio; (2) violazione della normativa catastale (R.D.L. 652/1939, d.P.R. 1142/1949, d.m. 28/1998) perché la rendita avrebbe incluso componenti non più funzionanti e dismesse, mentre la rendita deve riflettere lo stato del bene al momento dell’accertamento; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR esaminato specifiche contestazioni sulla quantificazione della rendita, tra cui maggiori costi su singoli edifici, coefficiente di deprezzamento per vetustà e abbattimento per inutilizzo di alcuni serbatoi.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento catastale alla luce della procedura DOCFA e del contenuto dell’atto, che descriveva i cespiti e indicava i valori attribuiti, oltre a richiamare una rendita già nota alla contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur non essendo automaticamente esclusi dal classamento i componenti dismessi e fuori servizio, la rendita deve comunque tener conto della loro effettiva incidenza economica e del valore residuo connesso alla definitiva dismissione; la CTR non aveva verificato se l’Ufficio avesse considerato tale incidenza, limitandosi a dire che i cespiti non erano esclusi dal calcolo. Ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza di merito non aveva affatto esaminato le specifiche censure sulla quantificazione della rendita e sul riparto dell’onere della prova, con conseguente omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Negli avvisi di classamento DOCFA la motivazione è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto dedotti dal contribuente; se invece vi è diversa valutazione dei fatti, è necessaria una motivazione più approfondita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione della disciplina sulla motivazione dell’avviso e della normativa catastale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi e le domande ritualmente proposti; la mancata decisione su specifiche censure integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato come regola sul riparto dell’onere della prova rispetto alla fondatezza dell’avviso e delle eccezioni di parte contribuente.
R.D.L. 652/1939, art. 5
"Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio"
La rendita deve essere commisurata allo stato in cui il bene si trova al momento dell’accertamento.
d.P.R. 1142/1949, art. 44
"Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento"
La consistenza va valutata con riferimento alla situazione esistente al tempo dell’accertamento.
d.P.R. 1142/1949, art. 61
"Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"
Il classamento deve tener conto della destinazione e delle caratteristiche attuali del bene.
Richiamato quale parte della normativa catastale di riferimento per la determinazione della rendita.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla procedura DOCFA per l’espunzione dei c.d. impianti imbullonati.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è normalmente sufficiente quando l’Ufficio indichi i dati oggettivi dell’immobile e la classe attribuita, purché non si discosti dai fatti dedotti dal contribuente; se l’Ufficio opera una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve spiegare le differenze riscontrate in modo tale da consentire la difesa e delimitare il contenzioso.
- Nel determinare la rendita catastale occorre avere riguardo allo stato di fatto e di diritto del bene al momento dell’accertamento o del classamento; i componenti dismessi o non funzionanti non sono necessariamente esclusi dal complesso estimativo, ma la loro incidenza deve essere valutata secondo il loro effettivo valore residuo e non come se fossero integralmente in esercizio.
- Quando la controversia riguarda la quantificazione della rendita catastale, il giudice di merito deve esaminare le specifiche censure della parte contribuente sui criteri estimativi adottati dall’Ufficio; il mancato esame di tali contestazioni integra omessa pronuncia.
- La circostanza che l’amministrazione abbia confermato una rendita già precedentemente attribuita può incidere sulla sufficienza della motivazione dell’atto, ma non esonera il giudice dal verificare la correttezza sostanziale della nuova conferma e la conformità della rendita alla normativa catastale.
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