Cassazione Civile, Ordinanza n. 25784/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava al contribuente una plusvalenza non dichiarata, pari a euro 78.939,00, derivante dalla cessione di un terreno edificabile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello l'Ufficio otteneva la riforma della decisione e la conferma dell'accertamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa, perché l'atto di appello sarebbe stato notificato presso la residenza personale anziché presso il domicilio eletto, con conseguente illegittima declaratoria di contumacia; (2) violazione di legge per omessa rinnovazione della notifica e per mancata salvaguardia del contraddittorio, sostenendo di non aver avuto notizia dell'appello e di non aver partecipato al giudizio di secondo grado. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che il difensore domiciliatario del contribuente nel primo grado era deceduto prima della notifica dell'appello, con conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio e legittimità della notifica alla parte personalmente; inoltre la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, senza prova di impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, a seguito della morte del procuratore domiciliatario, l'elezione di domicilio diviene inefficace e la notificazione dell'impugnazione può essere validamente eseguita alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, comma 3, c.p.c. Ha inoltre rilevato che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza e che la nullità della notificazione, ove sussistente, sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, salvo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio perché la notificazione dell'appello era legittima.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per dedurre violazione di legge in tema di notificazioni e contumacia.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla.
Interpretato nel senso che, in caso di morte del procuratore domiciliatario, la notificazione dell'impugnazione va eseguita alla parte personalmente.
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina del giudizio di appello nel processo tributario.
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria sul domicilio e sulle notificazioni.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria applicabile al giudizio di impugnazione.
La Corte richiama il principio per cui l'omissione di uno degli adempimenti previsti dalla norma comporta nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo.
La nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo, salvo prova contraria del destinatario.
La presunzione di conoscenza dell'atto può essere superata solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La morte del procuratore domiciliatario rende inefficace l'elezione di domicilio e legittima la notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, comma 3, c.p.c., quando il domicilio non sia riferibile a un'organizzazione professionale autonoma sopravvissuta al difensore.
- Se la notificazione dell'atto si perfeziona per compiuta giacenza, la sua validità non è esclusa dalla mancata presa visione del piego, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di conoscerlo.
- L'eventuale nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo quando l'atto abbia comunque prodotto la conoscenza o sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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