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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Abbazia ha impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva elevato da Lire 200.000.000 a Lire 567.025.000 il valore del suolo ceduto il 19 giugno 2000, determinando una maggiore plusvalenza imponibile. La contribuente contestava che il valore definito ai fini dell'imposta di registro nei confronti dell'acquirente, e la propria precedente istanza di accertamento con adesione, potessero costituire da soli la prova del maggior valore e della plusvalenza. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo superato il precedente orientamento che consentiva di determinare induttivamente la plusvalenza sulla sola base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. In forza della disciplina sopravvenuta e retroattiva, tale valore non è sufficiente, soprattutto quando l'accertamento riguarda l'acquirente e non il venditore. Inoltre, l'istanza di accertamento con adesione presentata dall'Abbazia e poi respinta dall'Ufficio non costituisce prova del valore accertato, anche perché indicava Lire 300.000.000 e non Lire 567.025.000. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68

    Disciplinano la determinazione delle plusvalenze patrimoniali. Nel caso concreto non consentono di presumere automaticamente il corrispondente prezzo o valore di cessione sulla sola base dell'accertamento effettuato ai fini dell'imposta di registro.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    La definizione agevolata del valore dei cespiti ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente non vincola automaticamente il venditore e non costituisce, da sola, prova della plusvalenza imponibile del venditore.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    L'istanza di accertamento con adesione, se respinta dall'Ufficio, non equivale a un accertamento definitivo né costituisce prova vincolante del maggior valore indicato dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Nel processo tributario l'appello deve esporre in modo chiaro e univoco la domanda e le ragioni della doglianza, ma non è richiesta una formulazione formalistica o rigorosa dei motivi.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, che esclude la possibilità di accertare induttivamente una plusvalenza immobiliare sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, vizi processuali e vizi della motivazione, esaminati dalla Corte nei limiti dei motivi proposti.

Massime di principio

  • Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, giustificare l'accertamento della maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti e specifici.
  • Un accertamento riguardante l'acquirente non è automaticamente opponibile al venditore, perché i due soggetti sono parti diverse e l'atto può avere effetti differenti nei rispettivi rapporti tributari.
  • Un'istanza di accertamento con adesione respinta non costituisce confessione, accordo perfezionato o prova vincolante del maggior valore richiesto dall'Ufficio.
  • In presenza di una rettifica della plusvalenza, il contribuente può contestare l'insufficienza della motivazione e degli elementi probatori quando l'accertamento si fonda esclusivamente sul valore dichiarato o definito per un'altra imposta.
  • Nel processo tributario i motivi d'appello devono essere comprensibili e riferibili alla decisione impugnata, ma non devono necessariamente rispettare formule tecniche particolarmente rigorose.

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