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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31630/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente assunta da tempo dalla società originaria era stata licenziata nel 2017 per la messa in liquidazione della società. La lavoratrice aveva sostenuto che, nel periodo precedente, una diversa società fosse subentrata nella gestione del Polo Tecnobionet e che tale subentro integrasse un trasferimento d'azienda o di ramo; da ciò faceva derivare l'illegittimità del licenziamento e anche la nullità per asserita natura ritorsiva, collegata al suo ruolo sindacale, con domanda risarcitoria per danni biologici ed esistenziali. La Corte d'appello aveva escluso il trasferimento d'azienda, ritenuto comunque maturata la decadenza dall'impugnazione sul punto, osservato che non era stata invocata una specifica norma collettiva sul diritto alla riassunzione nel cambio appalto e ritenuto non formulata una specifica domanda di nullità per ritorsione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: omesso esame del fatto decisivo relativo al trasferimento d'azienda; falsa applicazione delle norme sulla decadenza e sul trasferimento d'azienda; violazione delle regole di interpretazione della domanda, sostenendo che la censura non riguardava solo il trasferimento ma anche la mancata effettiva cessazione dell'attività della società datrice; omesso esame della documentazione sulla data di liquidazione della società rispetto alla data del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini la legittimità del licenziamento interpretando correttamente la domanda introduttiva: la pretesa della lavoratrice non era limitata alla questione del trasferimento d'azienda, ma comprendeva anche la contestazione della effettiva cessazione dell'attività datoriale quale giustificato motivo oggettivo del recesso. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    è stata ritenuta censurabile la falsa applicazione di legge dedotta in relazione alla corretta interpretazione della domanda e alle norme invocate sulla decadenza e sul trasferimento d'azienda.

  • art. 32 co. 4 lett. d) L. n. 183/2010

    la Corte osserva che la questione della decadenza sarebbe priva di interesse una volta escluso in fatto il trasferimento d'azienda.

  • art. 29 D.lgs. n. 276/2003

    richiamato come norma invocata dalla ricorrente in tema di trasferimento/cambio di appalto e successione nei rapporti di lavoro.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    richiamato come norma invocata dalla ricorrente in relazione ai termini di impugnazione del licenziamento.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla corretta qualificazione e interpretazione della domanda giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata corretta interpretazione della domanda integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comporta omissione di pronuncia sul punto effettivamente dedotto.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla corretta decisione secondo diritto sulla domanda proposta.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al contenuto della tutela giurisdizionale domandata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa e della corretta considerazione del petitum sostanziale.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su una specifica eccezione; non ricorre se il giudice si sia espresso sia pure sinteticamente sulla questione.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando si denuncia un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo della domanda.
  • L'interpretazione della domanda deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dal tenore letterale degli atti, dalle allegazioni fattuali e dal provvedimento richiesto, senza fermarsi alle sole formule usate dalla parte.
  • Se la domanda di illegittimità del licenziamento è costruita anche sulla contestazione della cessazione dell'attività datoriale, il giudice deve esaminare tale profilo autonomamente, a prescindere dalla diversa questione del trasferimento d'azienda.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiudizio di cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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