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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2686/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. Puglia che aveva accolto l'appello della Curatela fallimentare e annullato gli avvisi di accertamento notificati alla OLVIN S.r.l. (accertamenti IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004-2008 basati su presunte operazioni commerciali fittizie). L'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione di norme in materia probatoria (art. 39 D.P.R. n.600/1973 e artt. 2697, 2227, 2229 c.c.), lamentando che la CTR non avrebbe valutato che la società non aveva fornito elementi per contrastare il quadro probatorio della Guardia di Finanza; 2) violazione dell'art. 654 c.p.p. e confusione tra processo penale e processo tributario, in quanto la CTR avrebbe ritenuto rilevante l'assoluzione dell'ex amministratore per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per aver proposto, in sostanza, nuova valutazione di merito e richesto una rivalutazione dei fatti, contravvenendo ai limiti del controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la menzione dell'assoluzione dell'amministratore non è stata elemento decisivo ma solo corollario della valutazione delle risultanze della Guardia di Finanza, e comunque la sentenza penale (assoluzione) non risultava depositata negli atti né decisiva. La Corte ha inoltre richiamato la nuova disciplina (d.lgs. 14/6/2024, n.87, che ha introdotto l'art.21-bis nel d.lgs. n.74/2000) sul valore della sentenza penale nel processo tributario, osservando però che nel caso di specie non era applicabile/operativa nei termini perché la sentenza penale non era agli atti. In conclusione: rigetto del ricorso; condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite liquidate in €29.000,00 oltre oneri e spese accessorie.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Richiamato in relazione all'onere probatorio dell'Ufficio e alla contestazione dell'assenza di elementi difensivi offerti dalla società; la Corte non ha ritenuto che la CTR avesse errato nell'apprezzamento delle prove.

  • Codice civile, artt. 2697, 2227, 2229

    Norme sul riparto e sulle modalità dell'onere della prova; contestate dall'Ufficio come violate dalla motivazione della CTR, ma la Corte ha ritenuto la censura come volta alla rivalutazione di merito e dunque inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Norma invocata come titolo di censura per la presunta violazione di legge nella motivazione; la Corte ha rilevato che i motivi non erano specifici e tendevano a riesaminare il merito, quindi non attinenti al sindacato di legittimità consentito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 4

    Richiama i requisiti di specificità e completezza dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancato rispetto di tali requisiti.

  • Codice di procedura penale, art. 654

    Invocato dall'Ufficio per lamentare l'illegittima utilizzazione dell'esito penale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'assoluzione non era elemento decisivo e non era depositata negli atti.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (con l'art. 21-bis introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87)

    “1.La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2.La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.”

    La Corte ha richiamato la nuova disposizione che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione per i medesimi fatti nel processo tributario; ha però osservato che, nel caso concreto, la sentenza penale non risultava depositata agli atti e che comunque la CTR aveva fondato la decisione su elementi diversi dall'assoluzione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'esenzione dall'applicazione del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche; la Corte ha osservato che non si applicava in quanto l'Agenzia è soccombente ma difesa dall'Avvocatura Generale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici e chiari: deduzioni generiche o che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione ha un sindacato limitato alla correttezza dell'interpretazione del diritto e alla adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non può sostituirsi ai giudici del merito nel valutare le prove.
  • Nel processo tributario il riparto dell'onere della prova rimane centrale, ma le censure sull'apprezzamento delle prove devono essere formulate come violazioni di diritto ben circostanziate per essere esaminate in cassazione.
  • L'esito di un processo penale (assoluzione) può avere rilievo nel processo tributario: dalla riforma (d.lgs. n.87/2024, art.21-bis) l'assoluzione irrevocabile per 'fatto non sussiste' o 'imputato non lo ha commesso' produce efficacia di giudicato sui medesimi fatti, purché la sentenza sia depositata e riferibile ai medesimi fatti materiali.
  • Prassi consigliata: in contenziosi fiscali correlati a procedimenti penali, assicurarsi che le sentenze penali rilevanti siano acquisite agli atti del processo tributario; in cassazione, articolare le censure separatamente e con chiara individuazione del vizio di diritto, evitando ricostruzioni fattuali generiche.

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