Cassazione Civile, Sentenza n. 2645/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 (Ires, Iva, Irap) emesso dall'Agenzia delle Entrate per presunta gestione antieconomica della Casa del Pellegrino Srl (attività alberghiera con finalità solidaristiche). La società deduceva: nullità e motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d'appello (violazione art.132 cod. proc. civ.); carenza di motivazione in ordine alla percentuale di ricalcolo del reddito; violazione dell'art.39 D.P.R. n.600/1973 e dell'art.54 D.P.R. n.633/1972 e delle regole sulla prova (artt. 2697 e 2729 c.c.), nonché mancato rispetto del contraddittorio preventivo.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse motivato correttamente il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, fondato su presunzioni semplici ma "gravi, precise e concordanti" derivanti da perdite dichiarate per più anni consecutivi. La CTR ha correttamente tenuto conto, in riduzione, delle finalità solidaristiche della struttura senza però escludere la natura commerciale dell'impresa; la rideterminazione del reddito è quindi legittima. Sulla presunta violazione del contraddittorio preventivo la Corte ha osservato che, all'epoca, il contraddittorio non era dovuto per le imposte dirette e che in ordine all'IVA la ricorrente non ha dimostrato quali argomenti avrebbe proposto né il concreto pregiudizio subito. È stata inoltre respinta la richiesta di sospensione del processo per il fallimento intervenuto della società. Decisione: rigetto del ricorso; compensazione delle spese tra le parti con riferimento ai gradi di merito; condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito; constatazione dell'obbligo del c.d. doppio contributo ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 4
Norma invocata per i motivi di cassazione (nullità, violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha esaminato tali profili e li ha ritenuti infondati rispetto alla motivazione e all'applicazione del diritto operata dalla CTR.
art. 132 cod. proc. civ., comma 4
Dispositivo sulla motivazione delle sentenze. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione completa, non apparente né contraddittoria in ordine alla ricostruzione dei fatti e alle scelte di valutazione adottate.
art. 39 D.P.R. n.600/1973
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di accertamento tributario. La Corte ha ritenuto infondata la censura poiché l'accertamento analitico-induttivo è stato fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e, all'epoca, per le imposte dirette il contraddittorio preventivo non era dovuto.
art. 54 D.P.R. n.633/1972
Norma riferita al procedimento IVA e al contraddittorio preventivo. La Corte ha rilevato che, con riferimento all'IVA, la ricorrente non ha indicato quali argomenti avrebbe addotto nel contraddittorio né il concreto pregiudizio subito, perciò la censura è infondata.
art. 2697 cod. civ.
Norma sul principio della prova (onere della prova). La Corte ha ritenuto che le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a fondamento dell'accertamento integrassero elementi idonei a giustificare la rideterminazione del reddito, senza violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio.
art. 2729 cod. civ.
Richiama regole probatorie/possibili presumptions; la Corte ha ritenuto applicata correttamente la disciplina probatoria, laddove le perdite pluriennali costituiscano presunzioni sufficienti in ambito fiscale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato e sui casi di maggiorazione (c.d. doppio contributo). La Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione di perdite per più anni consecutivi può legittimare un accertamento analitico‑induttivo fondato su presunzioni "gravi, precise e concordanti" anche se la contabilità è formalmente regolare.
- La natura solidaristica o assistenziale di un'attività commerciale può essere considerata dal giudice per mitigare la stima dei ricavi, ma non è di per sé sufficiente a escludere l'accertamento quando l'impresa opera in forma commerciale e risultano elementi presuntivi oggettivi di antieconomicità.
- Le censure generiche sulla percentuale o sul ricarico applicato non sono accolte se il ricorrente non indica con specificità l'errore e la corretta metodologia alternativa.
- All'epoca degli accertamenti, il contraddittorio preventivo non era obbligatorio per le imposte dirette; quanto all'IVA, il contribuente deve provare quali argomenti avrebbe rappresentato nel contraddittorio e il concreto pregiudizio subito per incardinare la censura.
- Il sopraggiunto fallimento di una parte non interrompe il giudizio di Cassazione: il curatore può intervenire, ma non può rinunciare al ricorso proposto prima dell'apertura della procedura concorsuale.
- In sede di impugnazione è essenziale proporre censure ben circostanziate e supportate: il mancato rispetto dei canoni di specificità probatoria o argomentativa porta al rigetto del gravame.
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