Cassazione Civile, Sentenza n. 2707/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 con rettifica del reddito dell'impresa individuale da €15.117 dichiarati a €157.817 accertati. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi, ma il primo denunciava la nullità della sentenza della CTR per carenza o insufficienza della motivazione (violazione degli obblighi motivazionali previsti dal c.p.c., dalle disposizioni di attuazione e dal d.lgs. 546/92), con particolare censura sulla mancata trattazione critica e puntuale dei singoli motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale carente nella motivazione: la CTR si era limitata a enumerare i motivi d'appello e ad affermarne l'infondatezza senza esporre le ragioni critiche che giustificassero l'adesione alla decisione di primo grado. Tale omissione ha reso impossibile individuare il thema decidendum e verificare l'iter logico-decisorio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Norma che abilita il ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzata per denunciare la violazione degli obblighi motivazionali e procedurali da parte del giudice di merito.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Imposizione dell'obbligo motivazionale del provvedimento giudiziario; richiamata per sostenere che la sentenza di appello doveva esporre i motivi in sostegno della decisione.
art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.
Norma di raccordo applicabile al rito tributario che impone motivazione idonea; richiamata per ribadire la necessità di motivazione adeguata nelle decisioni di merito.
art. 36 co. 2 n. 4 d.lgs. 546/1992
Previsione del rito tributario concernente i requisiti della motivazione delle decisioni; invocata per sottolineare l'obbligo della CTR di illustrare le censure mosse nell'appello e le ragioni del loro rigetto.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamo nel testo all'applicazione delle norme processuali al giudizio di secondo grado in ambito tributario; contribuisce al quadro secondo cui la sentenza di appello deve essere adeguatamente motivata.
art. 111 co. 6 Cost.
Principio costituzionale che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali; utilizzato dalla Corte per conferire rilievo costituzionale al vizio di motivazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Imposizione al giudice di pronunciarsi sulle domande delle parti; richiamata per censurare la mancata specifica disamina delle censure di gravame.
d.lgs. n. 546/1992 (norme di rito tributario in generale)
Quadro normativo del processo tributario che recepisce l'obbligo di motivazione e di specifica trattazione delle questioni appellate; le disposizioni sono state richiamate per fondare la censura sulla carenza motivazionale della CTR.
Massime di principio
- La sentenza di appello, anche in materia tributaria, deve esporre in modo autonomo e comprensibile i motivi per i quali respinge le censure svolte in gravame: la mera adesione per relationem alla motivazione di primo grado è insufficiente.
- La carenza materiale o logica della motivazione (mancanza dei passaggi logico-argomentativi che consentono di ricostruire il ragionamento del giudice) integra vizio rilevante e cassabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.4.
- Se la CTR non indica gli elementi probatori e le ragioni concrete per considerare inaffidabili o indeterminati i costi dedotti, la sua affermazione resta apodittica e può essere censurata per insufficienza di motivazione.
- In presenza di vizio motivazionale sostanziale la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame, con la conseguenza che gli altri motivi di impugnazione possono risultare assorbiti.
- Per evitare la nullità o la cassazione, il giudice di merito deve indicare il 'thema decidendum' e illustrare come ha valutato i singoli profili critici prospettati dalle parti, soprattutto quando si tratta di ricostruzione e valutazione della prova documentale in materia tributaria.
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