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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata riconferma di un Direttore Sanitario, nominato con contratto individuale a termine, dopo la deliberazione del nuovo Commissario Straordinario che, prima della naturale scadenza dell'incarico, lo aveva sostanzialmente estromesso dalla funzione. Il dirigente cessato agiva per ottenere le differenze retributive relative al periodo successivo alla cessazione anticipata e il risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che il rapporto fosse regolato dal diritto comune e che la clausola contrattuale di risoluzione anticipata fosse nulla perché in contrasto con l'art. 2119 c.c.; inoltre contestava l'applicabilità della disciplina regionale sulla cessazione dell'incarico, deduceva l'illegittimità costituzionale della norma regionale che prevedeva la cessazione dell'incarico al mutamento del vertice aziendale, e lamentava vizi processuali della sentenza d'appello per omessa pronuncia, ultrapetizione e motivazione apparente. La Corte di appello aveva invece ritenuto legittima la mancata riconferma, valorizzando la clausola contrattuale e la natura fiduciaria del rapporto, nonché la motivazione addotta dall'ente sulla perdita del rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali e perché le doglianze erano prive di adeguata specificazione e localizzazione degli atti. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata riconferma non era stata automatica, ma motivata dal venir meno del rapporto fiduciario e dalle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali, sicché non ricorreva una decadenza automatica in contrasto con i principi costituzionali richiamati. Poiché la decisione impugnata aveva accertato una motivata mancata riconferma e non una cessazione automatica, anche i restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 L.R. Puglia n. 12/2005

    La disposizione è richiamata come base della disciplina regionale della cessazione dell'incarico dei direttori sanitario e amministrativo, ma la Corte non ne fonda la decisione nel merito perché ritiene dirimente la mancata confutazione della ratio decidendi sull'assenza di automatismo nella cessazione.

  • art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato per affermare che la Regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il Direttore sanitario e amministrativo.

  • art. 2, comma 6, DPCM n. 502/1995

    È indicato come fonte regolatrice delle cause di risoluzione del rapporto dei direttori sanitario e amministrativo.

  • art. 2, comma 1, lett. f), DPCM n. 319/2001

    È richiamato quale modifica della disciplina regolamentare sulle cause di risoluzione del rapporto.

  • art. 2119 c.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'inderogabilità della disciplina della giusta causa; la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata, poiché la mancata riconferma è stata motivata e non automatica.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura e la dichiara inammissibile nel quadro delle altre doglianze.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È indicato come parametro dei motivi relativi a nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per il requisito di specificità dei motivi e di indicazione del contenuto degli atti processuali.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366 n. 4 c.p.c. per l'onere di produzione/localizzazione degli atti richiamati.

  • art. 97 Cost.

    È evocato in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione; la Corte osserva che non vi è stata decadenza automatica ma una motivata mancata riconferma.

  • art. 98 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale e della disciplina del rapporto fiduciario dei dirigenti sanitari.

  • art. 3 Cost.

    È invocato per la questione di legittimità costituzionale della norma regionale sulla cessazione automatica dell'incarico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo alle questioni processuali; la relativa censura deve inoltre rispettare rigorosi oneri di specificazione e allegazione, indicando puntualmente il contenuto e la localizzazione degli atti processuali richiamati.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta riproporre la tesi giuridica astratta, occorre misurarsi con l'accertamento in fatto e con la motivazione effettivamente posta a base della decisione.
  • In materia di incarichi dirigenziali sanitari a base fiduciaria, la censura di illegittima cessazione anticipata non può essere accolta quando la decisione di non confermare l'incarico non è automatica, ma è sorretta da una motivazione concreta riferita al venir meno del rapporto di fiducia e alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni.
  • Quando il provvedimento di mancata conferma del dirigente è motivato da ragioni interne al rapporto e da una valutazione qualitativa dell'operato, non si configura una decadenza automatica incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.
  • La deduzione di illegittimità costituzionale o di violazione di norme sulla giusta causa non è sufficiente se non supera l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, circa la concreta motivazione del recesso o della mancata conferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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