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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07065/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un concorso pubblico per il conferimento di posti dirigenziali in un’autorità amministrativa. Un candidato risultato idoneo e collocatosi in graduatoria oltre i posti inizialmente banditi ha chiesto l’assunzione per scorrimento, sostenendo che, a seguito di rinunce e decadenze di altri vincitori/idonei, avrebbe dovuto essere assunto con decorrenza anteriore rispetto a quella poi riconosciuta dall’amministrazione e dai giudici di merito. Dopo alcune pronunce del giudice amministrativo che avevano annullato il diniego di scorrimento e imposto all’ente di procedere allo scorrimento della graduatoria, il giudice civile d’appello ha riconosciuto solo una decorrenza giuridica successiva, negando la retrodatazione al dicembre 1999 e alla data del deposito del ricorso amministrativo. In cassazione il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e erronea applicazione del giudicato amministrativo, sostenendo che il giudicato amministrativo imponeva il riconoscimento del diritto all’assunzione/retrodatazione dalla data del primo ricorso al TAR e che l’assunzione discendeva direttamente dalla legge e non dalla sola pronuncia amministrativa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto della pretesa su un giudicato di segno contrario e che il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e allegazione: non erano trascritte né puntualmente localizzate le parti del giudicato asseritamente travisate, con conseguente impossibilità di verificare la censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando si denuncia il travisamento di un giudicato esterno, il ricorso per cassazione deve rispettare gli oneri di specificazione e autosufficienza: occorre indicare chiaramente il contenuto del giudicato, trascrivere le parti essenziali rilevanti e localizzarne il testo negli atti. Poiché ciò non è avvenuto, la censura non è scrutinabile. Sono state confermate le spese a carico del ricorrente ed è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione, viene dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi in modo specifico; la censura che non consenta di verificare il preteso errore non è scrutinabile.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    ai fini dell’ammissibilità è necessario il deposito e la puntuale individuazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    il giudicato esterno, assimilato agli elementi normativi, va interpretato secondo i criteri ermeneutici delle norme.

  • art. 13, comma 6, d.l. n. 67/1997

    richiamato dalla parte ricorrente come base legale per l’immediata copertura dei posti dirigenziali e per la pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, per la sua natura di elemento normativo vincolante, si interpreta con i criteri propri dell’esegesi delle norme e non come un comune atto negoziale; l’eventuale errore interpretativo è denunciabile come violazione di legge.
  • Chi deduce in cassazione il travisamento di un giudicato o di un atto processuale deve rispettare l’onere di specifica indicazione e di autosufficienza, riportando le parti essenziali dell’atto e localizzandole nel fascicolo.
  • Il mero rinvio per relationem agli atti di causa non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo, poiché la Corte di cassazione deve poter valutare la censura direttamente sulla base del ricorso.
  • L’esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione non elimina gli oneri di allegazione e specificazione imposti dal codice di rito.
  • In presenza di una pronuncia di merito che abbia ravvisato un giudicato di rigetto su una determinata domanda, la doglianza in cassazione deve confrontarsi specificamente con quel giudicato e con la sua esatta portata, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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