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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07079/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, proposta da un soggetto che era stato cancellato a seguito di un accertamento ispettivo dell'INPS, con disconoscimento delle giornate lavorative svolte presso un'azienda agricola. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il lavoratore dovesse provare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro disconosciuto dall'ente, escludendo l'applicabilità dell'art. 3 della L. n. 241/1990 al provvedimento di cancellazione e reputando non assolto tale onere probatorio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241/1990, per l'asserita necessità di motivazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, anche alla luce dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la sufficienza della motivazione del provvedimento di cancellazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico del lavoratore la prova del rapporto e per avere attribuito valore di piena prova al provvedimento di cancellazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per il rigetto delle richieste istruttorie e per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che in materia di iscrizione/cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non viene in rilievo una potestà amministrativa discrezionale né una posizione di interesse legittimo, ma un rapporto obbligatorio pubblicistico che sorge ex lege; perciò il provvedimento di cancellazione ha funzione meramente ricognitiva e non è soggetto all'obbligo di motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990, sicché il lavoratore non può fondare la propria pretesa sulla sola carenza motivazionale. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ribadendo che l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione negli elenchi viene meno quando l'INPS, a seguito di controllo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro presupposto: in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la mancata specifica censura alla statuizione di inammissibilità delle prove testimoniali e, comunque, aveva motivato anche sulla non decisività/irrilevanza dei mezzi istruttori offerti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte non lo considera decisivo nel caso di atti di gestione di obbligazioni pubbliche previdenziali, qualificati come meramente ricognitivi.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    la Corte esclude che si applichi, nel caso di cancellazione dagli elenchi agricoli a seguito di disconoscimento del rapporto, agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali e assistenziali, perché in tali atti la motivazione non è rilevante.

  • art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificare l'esito dell'ispezione; il testo non accoglie tale tesi e la supera affermando la natura ricognitiva dell'atto di cancellazione.

  • art. 2697 c.c.

    la regola sull'onere della prova viene applicata nel senso che, una volta disconosciuto dall'INPS il rapporto di lavoro presupposto dell'iscrizione, spetta al lavoratore dimostrare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto stesso.

  • artt. 244, 420 e 421 c.p.c.

    richiamati per censurare il mancato ingresso delle prove testimoniali e i poteri istruttori del giudice; la Corte ritiene infondata la doglianza perché mancava una specifica censura alla declaratoria di inammissibilità e, comunque, la prova non era decisiva.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli accertamenti previdenziali relativi all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il provvedimento di cancellazione adottato a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro ha natura meramente ricognitiva e non esprime una discrezionalità amministrativa, sicché non opera il paradigma dell'interesse legittimo.
  • Per gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche previdenziali e assistenziali la motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990 non è decisiva ai fini della tutela del diritto sostanziale, che va accertato direttamente dal giudice ordinario sulla base dei presupposti di legge.
  • L'iscrizione negli elenchi agricoli ha efficacia di agevolazione probatoria solo finché non sia intervenuto un disconoscimento dell'ente previdenziale; una volta contestata l'effettività del rapporto, il lavoratore deve provare integralmente i fatti costitutivi del diritto all'iscrizione e alle prestazioni conseguenti.
  • Il provvedimento di cancellazione dagli elenchi non sposta sull'INPS l'onere di provare la simulazione del rapporto, quando l'ente abbia già contestato specificamente l'esistenza del rapporto stesso sulla base di elementi istruttori o ispettivi.
  • La censura in cassazione del mancato ingresso di prove testimoniali richiede la specifica impugnazione della ratio processuale di inammissibilità e, se si deduce irrilevanza del mezzo, la precisa indicazione della decisività dei fatti da provare.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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