Cassazione Civile, Ordinanza n. 07062/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla revoca di un incarico direttivo presso un ente turistico provinciale. Il soggetto privato aveva chiesto l'annullamento della deliberazione di revoca, il riconoscimento del diritto alla stipula del contratto per le funzioni direttive, il pagamento delle retribuzioni e il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali e all'immagine. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte la domanda, mentre in appello la corte territoriale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia regionale e aveva rigettato l'appello incidentale tardivo adesivo proposto dalle amministrazioni regionali, confermando le condanne economiche a loro carico. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello incidentale tardivo adesivo per difetto di specificità dei motivi; 2) violazione degli artt. 334, 326 e 327 c.p.c., per asserita tardività dell'appello incidentale tardivo adesivo, depositato oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 91, 336 e 112 c.p.c., per avere la corte d'appello modificato la regolazione delle spese di primo grado anche nei confronti delle amministrazioni regionali, in assenza di specifica impugnazione sul punto e quindi in violazione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di interesse: il ricorrente, già risultato vittorioso sul punto in appello perché il gravame incidentale adesivo delle amministrazioni regionali era stato rigettato e non accolto, non avrebbe tratto alcuna utilità giuridica concreta dalla richiesta declaratoria di inammissibilità o tardività di quel gravame, essendo già ferme le statuizioni favorevoli di merito. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che, in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado, il giudice d'appello può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, poiché la riforma travolge il capo sulle spese dipendente dall'esito complessivo della lite. La condanna alle spese del giudizio di legittimità è stata posta a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto alla correzione della motivazione.
art. 342 c.p.c.
È richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse a far valere l'asserita carenza.
art. 334 c.p.c.
È richiamato per contestare la tempestività dell'appello incidentale tardivo adesivo.
art. 326 c.p.c.
È richiamato per la dedotta tardività del gravame incidentale rispetto ai termini di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per sostenere che l'appello incidentale tardivo sarebbe stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione.
art. 91 c.p.c.
È richiamato con riguardo alla regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
art. 336 c.p.c.
La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese dipendente dalla decisione riformata e consente il nuovo regolamento delle spese in appello.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda, ma la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione l'interesse a ricorrere va apprezzato in termini di utilità giuridica concreta: è inammissibile la censura che miri soltanto a ottenere una diversa qualificazione formale della decisione senza incidere sul dispositivo o su un capo suscettibile di giudicato.
- La parte integralmente o sostanzialmente vittoriosa su un capo non ha, di regola, interesse a impugnare per contestare questioni processuali o motivazionali che non le procurino un risultato pratico apprezzabile.
- In caso di riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado, il giudice d'appello può ridefinire d'ufficio le spese del primo grado, perché il capo sulle spese è dipendente dall'esito complessivo della lite e cade con la riforma della decisione di merito.
- Se la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sul punto controverso, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se specificamente impugnata.
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