Cassazione Civile, Ordinanza n. 07075/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo contenzioso amministrativo relativo all'assegnazione dell'incarico di Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Bologna. La lavoratrice aveva ottenuto in sede amministrativa pronunce favorevoli e, in sede di ottemperanza, un commissario ad acta le aveva attribuito retroattivamente l'incarico con effetti dal 1991. Sulla base della mancata tempestiva esecuzione di tali decisioni, ella aveva agito davanti al giudice ordinario chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sostenendo anche di aver lavorato lontano dalla sede di residenza, di aver subito dequalificazione e trattamento vessatorio, nonché di avere diritto alle differenze retributive, all'indennità di buona uscita e al ricalcolo pensionistico, oltre a contestare il diniego di revoca delle dimissioni. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sull'appello, assumendo che il Ministero non avesse riassunto autonomamente il giudizio e avesse quindi rinunciato al proprio appello; (2) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., contestando il mancato riconoscimento di varie voci di danno e la loro quantificazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla revoca delle dimissioni. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il diritto azionato dalla lavoratrice fosse venuto meno per effetto del giudicato amministrativo formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato le decisioni favorevoli del TAR e travolto anche gli atti di ottemperanza, con conseguente insussistenza del danno ingiusto e erroneità della liquidazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale della lavoratrice e ha accolto il ricorso incidentale del Ministero. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda risarcitoria della lavoratrice. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa rinuncia all'appello del Ministero nel giudizio di rinvio; ha invece accolto la doglianza del Ministero fondata sul giudicato esterno amministrativo, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato n. 867/2006 aveva riformato la pronuncia del TAR favorevole alla lavoratrice e caducato gli effetti delle sentenze rese in ottemperanza, ripristinando ex tunc la mancata attribuzione dell'incarico. Da ciò ha tratto la conclusione che mancava il presupposto stesso del danno risarcibile, sicché la domanda non poteva essere accolta. Il terzo motivo della ricorrente è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
la Corte distingue tra violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, dichiarando inammissibile la censura che non si confronta con la norma asseritamente violata e non riguarda un fatto storico decisivo
nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale e la riassunzione ha natura di mero impulso processuale; la costituzione del Ministero e la riproposizione delle conclusioni già formulate escludono una rinuncia all'appello
la responsabilità aquiliana presuppone un danno ingiusto; essa viene esclusa quando il giudicato amministrativo definitivo ha negato il diritto al bene della vita la cui mancata attribuzione costituiva il presupposto della pretesa risarcitoria
la liquidazione del danno contrattuale presuppone innanzitutto l'accertamento dell'an debeatur; una volta escluso il diritto sostanziale azionato, resta assorbita ogni questione sul quantum e sulla prova delle singole voci di danno
non può essere riconosciuto un danno alla vita di relazione o un danno biologico/esistenziale in assenza di specifica allegazione e prova; la norma non consente di prescindere dai presupposti fattuali del pregiudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la riassunzione è un atto di impulso processuale: le parti conservano la posizione processuale già assunta nel giudizio precedente e la riproposizione delle difese o delle conclusioni già formulate è sufficiente a mantenere integre le rispettive impugnazioni.
- Nel ricorso per cassazione la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico, preciso e decisivo; non è consentito usarla per contestare argomentazioni giuridiche, valutazioni o questioni astratte.
- Il giudicato esterno formatosi su una decisione amministrativa definitiva che neghi il diritto al bene della vita preclude la domanda risarcitoria fondata sulla mancata attribuzione di quel bene, perché viene meno il presupposto stesso del danno ingiusto.
- L'esecuzione doverosa di una sentenza amministrativa di primo grado, poi riformata in appello, e degli atti di ottemperanza successivamente travolti, non integra acquiescenza dell'amministrazione né consolida il diritto sostanziale dell'interessato.
- Quando viene meno l'an della pretesa risarcitoria per effetto del giudicato, ogni questione sulla quantificazione del danno e sulle singole poste risarcitorie resta assorbita.
- Per il riconoscimento di danni non patrimoniali, esistenziali o alla professionalità non basta l'allegazione generica del pregiudizio: occorrono specifica deduzione dei fatti lesivi e prova del danno lamentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07062/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07065/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07079/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07103/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07107/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →