Cassazione Civile, Ordinanza n. 07107/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Alcuni dipendenti pubblici, transitati al Ministero della salute tramite mobilità da enti del Servizio Sanitario Nazionale, lamentavano che l'amministrazione avesse attribuito loro un inquadramento deteriore rispetto ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, escludendoli dagli interpelli per il conferimento di incarichi di seconda fascia. In primo e secondo grado avevano sostenuto che, in base alla disciplina sul passaggio tra amministrazioni, dovesse essere valorizzata la posizione sostanziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e che il nuovo inquadramento avesse determinato una indebita dequalificazione professionale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciavano violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il trasferimento per mobilità fosse assimilabile a cessione del contratto e imponesse un inquadramento corrispondente alla precedente posizione, non già limitato al sistema organizzativo del Ministero di destinazione. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 8 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che il reinquadramento nei ruoli sanitari del Ministero aveva comportato una illegittima dequalificazione professionale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha ribadito che nel passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni il trattamento giuridico ed economico va individuato secondo la disciplina del comparto dell'amministrazione cessionaria, salvo regole speciali; ha quindi escluso che la normativa applicabile equipari i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, osservando che il CCNL di settore prevede una sezione separata e incarichi solo specifici per tali dirigenti, e che l'art. 2 l. n. 120 del 2007 dispone un distinto inquadramento nel ruolo dirigenziale. Ha pertanto confermato il rigetto della domanda e il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto tardiva la memoria depositata dai ricorrenti perché oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza ex art. 378 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Nel merito ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha dichiarati infondati. Ha affermato che il passaggio per mobilità tra pubbliche amministrazioni è una modificazione soggettiva del rapporto assimilabile alla cessione del contratto, ma il trattamento giuridico ed economico applicabile è quello previsto dal comparto dell'amministrazione di destinazione, salvo regole speciali. Ha poi escluso che i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute siano equiparabili ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale ex art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001, richiamando il CCNL 21 aprile 2006 e l'art. 2 l. n. 120 del 2007, che prevedono una sezione distinta e incarichi specifici. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
termine di dieci giorni prima dell'adunanza
La memoria depositata oltre tale termine è tardiva e non può essere considerata.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse come "cessione del contratto"
Il passaggio per mobilità tra pubbliche amministrazioni comporta una modificazione soggettiva del rapporto e l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal comparto dell'amministrazione di destinazione, salvo regole diverse.
È evocato insieme al primo motivo, ma la Corte non ravvisa omissioni decisive nella sentenza impugnata.
È richiamato nel secondo motivo come base della censura di dequalificazione, ma non viene ritenuto violato.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la dequalificazione professionale, ma la Corte esclude che vi sia stata una violazione, data la non equiparabilità tra i ruoli.
art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001
ruolo della dirigenza articolato in prima e seconda fascia
La qualifica di dirigente di seconda fascia richiede il possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento del ruolo dirigenziale; i dirigenti sanitari del Ministero non vi sono automaticamente assimilati.
art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001
Per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali è richiesto il superamento di procedure concorsuali.
art. 15 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa parificazione, senza che la Corte ne ricavi l'effetto invocato.
i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari ... sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta Sezione
La norma prevede un inquadramento nel ruolo dirigenziale distinto e separato, non una piena equiparazione ai dirigenti di seconda fascia.
CCNL 21 aprile 2006 Area I dirigenza 2002-2005
La contrattazione collettiva prevede per i dirigenti delle professionalità sanitarie una sezione separata e incarichi tipizzati, incompatibili con l'assimilazione ai dirigenti di seconda fascia.
art. 74 CCNL 21 aprile 2006 Area I dirigenza 2002-2005
Definisce l'ambito di applicazione della sezione speciale ai dirigenti del Ministero della salute appartenenti a specifici profili professionali sanitari.
art. 80 CCNL 21 aprile 2006 Area I dirigenza 2002-2005
incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo
Per il personale sanitario sono previsti solo incarichi specifici e diversi da quelli propri dei dirigenti di seconda fascia.
art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
È la base per la condanna dei ricorrenti in solido alle spese di giudizio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, il rapporto non si estingue e si ricostituisce ex novo, ma prosegue con modificazione soggettiva del datore di lavoro; il trattamento giuridico ed economico va individuato, di regola, secondo il comparto dell'amministrazione di destinazione, salvo previsioni speciali.
- L'eventuale equivalenza tra posizioni rivestite nell'amministrazione di provenienza e posizioni dell'amministrazione di destinazione deve essere verificata alla luce della disciplina legale e contrattuale del nuovo comparto; non è sufficiente una corrispondenza solo sostanziale o funzionale allegata dalla parte.
- La qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali non può essere riconosciuta in via automatica a personale transitato per mobilità, ove la normativa di settore preveda per tale personale una distinta sezione del ruolo dirigenziale e incarichi tipizzati e limitati.
- La dedotta dequalificazione professionale non sussiste quando il nuovo inquadramento è conforme alla disciplina speciale applicabile al rapporto presso l'amministrazione di destinazione e non vi è una norma che imponga l'assimilazione a una diversa fascia dirigenziale.
- In cassazione, la censura che invochi una diversa ricostruzione dell'inquadramento deve confrontarsi con l'intero quadro normativo e contrattuale applicabile; la violazione di legge non è integrata se la decisione impugnata ha correttamente applicato la disciplina speciale di settore.
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