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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07103/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente, inquadrato nella categoria D3 posizione economica D5, aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il ripristino delle funzioni dirigenziali della Polizia Municipale, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno non patrimoniale da asserito demansionamento, dopo essere stato rimosso dall'incarico e sostituito da altro soggetto. Il Tribunale aveva respinto la domanda e, in un successivo giudizio nei confronti dell'INAIL, aveva rigettato anche la richiesta di riconoscimento dell'origine professionale del disturbo psicosomatico e depressivo allegato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo legittimo il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato a soggetto esterno e insussistente il demansionamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale escluso la necessità di una preventiva selezione/pubblica procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale a soggetto esterno; 2) nullità della sentenza e omesso esame dei motivi di appello, lamentando anche l'erroneità della valutazione sulle mansioni svolte, che sarebbero state inferiori e meramente esecutive, e la ritenuta irrilevanza del riferimento al mobbing.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eventuale illegittimità della nomina del dirigente esterno non poteva essere utilmente fatta valere in via incidentale nel giudizio, essendo la persona nominata rimasta estranea al processo, e comunque tale accertamento non avrebbe automaticamente comportato l'illegittimità della revoca o del mancato rinnovo dell'incarico del ricorrente. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame dei motivi di appello per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava né localizzava adeguatamente i motivi di appello. Ha inoltre respinto nel merito la doglianza sulle mansioni, ribadendo che nel pubblico impiego privatizzato l'art. 52 d.lgs. 165/2001 valorizza il criterio dell'equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione contrattuale e che, in relazione agli enti locali, la revoca di una posizione organizzativa non integra demansionamento ma determina soltanto il ritorno alle mansioni della categoria di appartenenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 TUEL

    consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ma la Corte rileva che non era decisivo nel caso perché la questione dell'eventuale illegittimità della nomina del soggetto esterno non poteva essere utilmente accertata in via incidentale contro il ricorrente.

  • art. 63 dello Statuto

    secondo la Corte d'appello, in caso di vacanza il posto poteva essere assegnato a personale assunto con contratto a tempo determinato senza ulteriori presupposti; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sul punto.

  • art. 34 cod. proc. civ.

    l'illegittimità della nomina del terzo può essere accertata in via principale solo in contraddittorio con il medesimo, non potendo l'accertamento incidentale produrre effetti utili per il ricorrente.

  • art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

    il ricorso deve contenere una specifica esposizione delle censure e non può limitarsi a generici rinvii; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta non specificamente formulata.

  • art. 369 n. 4 cod. proc. civ.

    impone il deposito degli atti e documenti necessari; la censura è stata ritenuta carente anche sotto questo profilo.

  • art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.

    richiede la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, anche nei vizi processuali, senza necessità di trascrizione integrale ma con chiara individuazione del contenuto e della sede dell'atto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato attribuisce rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni rispetto alla classificazione contrattuale, non alla professionalità in concreto acquisita; non si applica la disciplina generale dell'art. 2103 c.c.

  • art. 2103 c.c.

    la Corte afferma che non costituisce il parametro applicabile al pubblico impiego privatizzato nella valutazione dell'equivalenza delle mansioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica del demansionamento va condotta sulla base dell'equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione prevista dai contratti collettivi, senza applicare il criterio dell'art. 2103 c.c. fondato sulla professionalità in concreto acquisita.
  • La revoca di un incarico o di una posizione organizzativa non coincide automaticamente con un demansionamento: se il dipendente resta inquadrato nella propria categoria con il relativo trattamento economico, il ritorno alle mansioni di appartenenza è di regola compatibile con l'assetto legale del rapporto.
  • La contestazione dell'illegittimità della nomina di un terzo non può essere utilmente fatta valere in via incidentale se il terzo non è parte del giudizio e se tale accertamento non produce automaticamente effetti sulla posizione giuridica del ricorrente.
  • Nel ricorso per cassazione, anche in presenza di errores in procedendo, è necessario indicare in modo specifico i fatti processuali rilevanti e localizzare gli atti e documenti su cui si fonda la censura; il mero rinvio generico o per relationem non è sufficiente.
  • L'omesso esame di motivi di appello non può essere dedotto in cassazione in modo astratto: occorre riportare e individuare con precisione il contenuto delle censure formulate in appello e la loro collocazione negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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