Cassazione Civile, Ordinanza n. 23142/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore economico)
La controversia
La controversia nasce nel settore degli appalti pubblici per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli enti del servizio sanitario marchigiano. Una centrale regionale di committenza aveva bandito una gara suddivisa in lotti, poi aggiudicata; nel frattempo era stata avviata e poi aggiudicata una convenzione quadro Consip per il medesimo servizio. L’amministrazione ospedaliera, dopo aver inizialmente aderito in via interinale alla convenzione Consip nelle more della gara regionale, all’esito di un procedimento comparativo interno confermava l’adesione alla convenzione nazionale ritenendola più conveniente. La società risultata aggiudicataria della gara regionale impugnava tale scelta; il Consiglio di Stato respingeva l’appello, ritenendo legittima la scelta amministrativa. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, sostenendo che il giudice amministrativo avesse imposto alla P.A. di recedere dalla convenzione Consip e di aderire alla gara regionale; 2) ulteriore eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo, secondo la ricorrente, espropriato l’amministrazione della valutazione comparativa tra le due procedure; 3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la questione del recesso dalla convenzione Consip, una volta conclusa la procedura di gara, riguarderebbe un rapporto contrattuale devoluto al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la sentenza del Consiglio di Stato non aveva imposto alla pubblica amministrazione alcun provvedimento, ma si era limitata a sindacare la legittimità della scelta già compiuta di aderire alla convenzione Consip senza previo adeguato procedimento e senza annullare la gara regionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva deciso solo sulla legittimità di un provvedimento amministrativo di adesione alla convenzione, senza statuire su obblighi o facoltà derivanti da un contratto di appalto o da un recesso contrattuale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte esclude che vi sia stata invasione del merito amministrativo.
art. 24, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di eccesso di potere giurisdizionale; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
art. 111, comma 8, Cost.
Norma evocata per il sindacato in cassazione sulle sole questioni di giurisdizione; la Corte ritiene che i motivi non colgano uno sconfinamento esterno della giurisdizione.
Richiamato quale base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile.
artt. 4, 7 e 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Evocati dalla ricorrente per sostenere il travalicamento dei limiti della giurisdizione amministrativa; la Corte esclude che il Consiglio di Stato abbia deciso il merito amministrativo o una questione contrattuale.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo secondo il presupposto processuale indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione non consente di rimettere in discussione il modo in cui il giudice amministrativo ha valutato la legittimità di un provvedimento, quando la decisione resti entro il perimetro del potere giurisdizionale e non si traduca nell’imposizione di una specifica scelta discrezionale all’amministrazione.
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo si limiti a censurare una scelta amministrativa già adottata, ritenendola illegittima per vizi del procedimento o per errata conformazione del potere, senza sostituirsi alla P.A. nell’esercizio di un potere ancora da esercitare.
- La censura per difetto di giurisdizione è inammissibile se la sentenza impugnata ha deciso solo sulla legittimità di un atto amministrativo e non su diritti o obblighi nascenti da un rapporto contrattuale già perfezionato.
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle procedure di affidamento, occorre distinguere la fase pubblicistica di scelta del contraente dalla fase esecutiva del contratto: solo la seconda può radicare, in linea di principio, la giurisdizione ordinaria, mentre la prima resta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Nel giudizio di cassazione per motivi di giurisdizione, la doglianza deve essere strettamente pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione non affronta la questione prospettata, il motivo è inammissibile.
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