Ordinanza n. 4119/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate – D.C.P. del 29 aprile 2026» pubblicato sul portale inpa.gov.it il 29 aprile 2026 nella parte in cui, all’articolo 2, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso «aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età» alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e, conseguentemente, esclude la possibilità per il ricorrente di partecipare al concorso; - del bando con cui è stato indetto «Concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate – D.C.P. del 29 aprile 2026» pubblicato sul portale inpa.gov.it il 29 aprile 2026; - del D.M. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, contenente il Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, nella parte in cui, all’articolo 1, rubricato «Concorso pubblico ad allievo agente», prevede che «La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei»; - del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante la disciplina dell’Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte in cui, all’articolo 6, prevede tra i requisiti per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato «età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; - della graduatoria di merito «Concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate – D.C.P. del 29 aprile 2026» pubblicato sul portale inpa.gov.it il 29 aprile 2026, non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ E/O PER LA DISAPPLICAZIONE: - dell’art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede: «Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: […] 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”»; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, per violazione dell’art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997, per violazione dell’art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE; NONCHÉ PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EX ART. 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA per valutare se la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10 TFUE e l’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel D.M. Interno 13 luglio 2018, n. 103, e nell’articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i quali prevedono un limite di età pari a ventisei anni non compiuti per la partecipazione a una selezione per posti di Agente della Polizia di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso per l'assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui richiede di non aver compiuto il 26° anno di età
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso, il D.M. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, il d.P.R. n. 335/1982 e gli ulteriori atti connessi, lamentando l'illegittimità del limite massimo di 26 anni per la partecipazione al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. Il requisito gli avrebbe impedito di presentare telematicamente la domanda, avendo già compiuto 26 anni. Sono state prospettate la violazione della normativa interna ed europea sul divieto di discriminazione per età, la violazione dell'art. 117 Cost. e della direttiva 2000/78/CE, nonché la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale o di disapplicare le norme interne e, in subordine, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento, richiamato anche nella precedente ordinanza cautelare n. 3509 del 23 giugno 2026 e nelle sentenze nn. 15399/2023, 19155/2024 e 9383/2021, secondo cui il limite di 26 anni per il concorso ad agente della Polizia di Stato non è, prima facie, irragionevole né discriminatorio. Il requisito è stato ritenuto giustificato, nell'ambito della discrezionalità legislativa, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, con compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e mansioni esecutive, svolte dopo addestramento e formazione. Non sono state quindi ravvisate ragioni sufficienti, nella fase cautelare, per accordare la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, che il TAR ha respinto.
art. 6 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento
Prevede il limite anagrafico per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
art. 1 D.M. Interno 13 luglio 2018, n. 103
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei
Stabilisce il limite massimo di 26 anni per la partecipazione al concorso.
art. 1 D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95
Ha modificato l'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, mantenendo il riferimento al limite di età stabilito dal regolamento.
art. 3, comma 6, legge 15 maggio 1997, n. 127
Costituisce la base normativa richiamata per la determinazione regolamentare dei limiti di età.
art. 3, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216
È stato indicato dal ricorrente quale parametro della disciplina interna sul divieto di discriminazione, in relazione alla direttiva 2000/78/CE.
Direttiva 2000/78/CE
È stata invocata dal ricorrente quale parametro europeo contro la discriminazione basata sull'età; il TAR ha ritenuto prima facie legittimo il limite anagrafico.
art. 117 Cost.
È stato indicato quale parametro costituzionale per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.
art. 267 TFUE
È stato invocato per il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non disposto dal TAR nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il limite anagrafico di 26 anni previsto per l'accesso al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato può essere ritenuto, prima facie, non irragionevole né discriminatorio quando sia giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, dai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla natura esecutiva delle mansioni successive all'addestramento e alla formazione.
- La fissazione dei requisiti anagrafici per il reclutamento degli agenti della Polizia di Stato rientra nella discrezionalità legislativa, sindacabile quando la scelta risulti manifestamente irragionevole o discriminatoria; il limite di 26 anni, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, non supera prima facie tale limite.
- La mera prospettazione di un contrasto tra il limite anagrafico nazionale e la disciplina europea antidiscriminatoria non impone, nella fase cautelare, il rinvio pregiudiziale o la disapplicazione della normativa interna quando il giudice ritenga già prima facie giustificata la differenza di trattamento in ragione delle funzioni da svolgere.
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