Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relative a opere edilizie abusive, nonché diniego di una pratica edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, due ordinanze del dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino che ingiungevano la demolizione delle opere edilizie realizzate in un immobile, chiedendo la sospensione cautelare della loro efficacia. Con i motivi aggiunti è stato inoltre impugnato il diniego emesso dalla dirigente del Servizio Permessi di Costruire in relazione a una pratica edilizia, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la presenza di numerose questioni che richiedono un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le numerose questioni dedotte necessitassero di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. Nella comparazione degli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza all'esigenza di conservare integra la situazione di fatto, evitando in particolare che il Comune procedesse all'apprensione dei beni interessati dagli abusi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
evitando, in particolare, l’apprensione da parte del Comune dei beni interessati dagli abusi ex art. 31 DPR 380/2001
La sospensione è stata giustificata anche dall'esigenza di impedire, nelle more del giudizio, l'acquisizione dei beni interessati dagli abusi al patrimonio comunale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può accordare la tutela interinale sulla base della comparazione degli interessi contrapposti e dell'esigenza di conservare integra la situazione di fatto.
- In una controversia relativa a ordinanze edilizie di demolizione o ripristino, l'esigenza di evitare, nelle more del giudizio, l'apprensione dei beni da parte del Comune ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 può prevalere nella comparazione cautelare degli interessi e giustificare la sospensione degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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