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Ordinanza

Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva, inclusa la graduatoria, per il conferimento dell'incarico di direttore di una unità operativa complessa di cardiologia, nonché gli atti presupposti e l'eventuale attribuzione dell'incarico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall'Azienda ULSS per il conferimento dell'incarico di direttore di una unità operativa complessa di cardiologia, contestando anche la graduatoria nella quale il controinteressato risultava primo classificato. La procedura è stata ricondotta all'art. 15, comma 7-bis, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992. L'Azienda sanitaria, la Regione e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la sussistenza della giurisdizione ordinaria. La questione è collegata alla diversa controversia nella quale il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7-bis, lettera b), del d.lgs. n. 502/1992, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevede un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la questione di giurisdizione né il merito delle censure contro la procedura selettiva. Ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte costituzionale possa essere determinante ai fini della decisione e ha quindi disposto la sospensione impropria del giudizio, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio costituzionale pregiudiziale. Il Collegio ha richiamato l'ammissibilità, nel processo amministrativo, della sospensione impropria quando la questione costituzionale relativa alla norma applicabile sia stata sollevata in un diverso giudizio. Ha inoltre precisato che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine decadenziale di tre mesi, decorrente da tale pubblicazione, secondo il combinato disposto dell'art. 80, comma 1, c.p.a., dell'art. 297 c.p.c. e dell'art. 39, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992

    nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario

    La disposizione disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa; la sua conformità costituzionale è oggetto di un giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

  • artt. 3, 32 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992.

  • art. 79 c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 295 c.p.c., la base normativa per la sospensione del giudizio amministrativo.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione necessaria del processo in presenza di una questione pregiudiziale determinante per la decisione.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso; secondo il richiamo operato dal TAR, deve essere presentata l'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto per la riassunzione.

  • art. 297 c.p.c.

    Il termine decadenziale di tre mesi per la prosecuzione del giudizio decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio principale quando una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile al giudizio sia stata sollevata in un diverso processo e la relativa decisione possa risultare determinante per la controversia sospesa.
  • La pendenza di una questione di legittimità costituzionale potenzialmente decisiva giustifica la sospensione del giudizio amministrativo anche prima della definizione delle questioni preliminari, quando l'esito del giudizio costituzionale può incidere sulla disciplina applicabile e quindi sulla decisione della causa.
  • Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale, il giudizio amministrativo sospeso impropriamente deve essere riattivato mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine decadenziale di tre mesi, decorrente da tale pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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