Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riesame in autotutela e silenzio-rigetto sull'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ufficio scolastico territoriale su un'istanza di riesame in autotutela, con ordine all'amministrazione di provvedere, nonché l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accesso agli atti, con ordine di immediata ostensione dei documenti. Ha inoltre domandato misure cautelari. Il decreto presidenziale monocratico aveva respinto la tutela urgente ritenendo, da un lato, che la domanda relativa al silenzio sull'istanza di autotutela sembrasse riguardare una sottostante posizione di diritto soggettivo, con conseguente possibile difetto di giurisdizione amministrativa, e, dall'altro, che il termine previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 per l'istanza di accesso non fosse ancora scaduto. Il decreto aveva altresì rilevato l'incompatibilità della tutela cautelare monocratica in materia di accesso con l'ostensione anticipata dei documenti, suscettibile di produrre effetti irreversibili.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, confermando le valutazioni già espresse nel decreto presidenziale. Quanto alla domanda relativa al silenzio sull'istanza di riesame in autotutela, il Collegio ha ritenuto che essa paia estranea alla giurisdizione amministrativa, in ragione della possibile sottostante natura di diritto soggettivo. Quanto alla domanda di accesso, ha rilevato che l'istanza sembrava essere stata proposta prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 e che, comunque, l'ostensione dei documenti non fosse compatibile con una pronuncia cautelare interinale di accoglimento, neppure collegiale, per la sua irreversibilità. È stata confermata la camera di consiglio già fissata per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della decisione sull'istanza cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato in relazione al decreto presidenziale che aveva respinto la domanda cautelare monocratica.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per il rito in materia di accesso; il Collegio ha escluso che l'ostensione dei documenti potesse essere disposta in via cautelare interinale.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il termine previsto per la definizione dell'istanza di accesso deve essere decorso perché possa configurarsi il silenzio-rigetto; nel caso concreto il termine sembrava non ancora scaduto.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere utilizzata per disporre l'ostensione anticipata di documenti quando tale misura produca effetti irreversibili, non modificabili in sede di decisione collegiale o di merito.
  • La domanda avverso il silenzio dell'amministrazione presuppone la giurisdizione amministrativa sulla posizione sostanziale dedotta; qualora l'obbligo di provvedere riguardi una posizione qualificabile come diritto soggettivo, la domanda può risultare estranea alla giurisdizione amministrativa.
  • In materia di accesso, il silenzio-rigetto può configurarsi soltanto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990; un'istanza proposta o azionata prima della scadenza del termine non consente di ritenere già formato il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareGiurisdizione e ripartoAccesso documentaleTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.