Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 6 del 13/4/26 emessa dal Sindaco del Comune di Foglizzo, nella sola parte in cui vieta ai cittadini di condurre i cani nelle aree gioco per bambini e nelle aree verdi aperte al pubblico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale nella parte in cui vieta di introdurre cani nei parchi-gioco e nelle aree verdi aperte al pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato in parte qua l'ordinanza sindacale, chiedendone previamente la sospensione cautelare. Le censure risultano fondate, in questa fase sommaria, sulla sproporzione del divieto generalizzato rispetto agli obiettivi perseguiti dal Comune, consistenti nel contrasto ai disagi derivanti dalle deiezioni canine e nella tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio non agevolmente ristorabile derivante dalla limitazione della libertà di circolazione dei cittadini conduttori di cani.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando la sproporzione tra gli obiettivi di tutela perseguiti e il divieto generalizzato di accesso con cani a parchi-gioco e aree verdi aperte al pubblico. Il decoro urbano e i rischi igienico-sanitari risultano già adeguatamente presidiati dalle disposizioni dell'ordinanza non impugnate, in particolare dall'obbligo di munirsi di strumenti per la raccolta degli escrementi, nonché dalla possibilità per l'amministrazione di effettuare controlli e applicare sanzioni in caso di inosservanza. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché la limitazione della libertà di circolazione dei conduttori di cani determina un danno non agevolmente risarcibile. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e sono stati sospesi gli effetti dell'ordinanza nella sola parte relativa al divieto generalizzato. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 1° aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 2, comma 4, ordinanza Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 3 marzo 2009
Prevede, secondo il richiamo operato dal giudice, l'obbligo per i conduttori di cani di essere muniti di strumenti per la raccolta degli escrementi.
art. 1, comma 4, ordinanza Ministero della Salute n. 9 del 6 agosto 2013
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo di munirsi di strumenti per la raccolta degli escrementi prodotti dagli animali.
Massime di principio
- In sede cautelare, un divieto generalizzato di introdurre cani nei parchi-gioco e nelle aree verdi aperte al pubblico può risultare sproporzionato quando gli obiettivi di decoro urbano e tutela igienico-sanitaria siano adeguatamente perseguibili mediante obblighi di raccolta degli escrementi, controlli e sanzioni mirate.
- Il principio di proporzionalità impone di preferire misure idonee e meno restrittive della libertà di circolazione quando esse siano sufficienti a fronteggiare i rischi posti a fondamento dell'intervento amministrativo.
- La limitazione della libertà di circolazione dei cittadini conduttori di cani può integrare un pregiudizio cautelare non agevolmente ristorabile, idoneo a fondare il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 342/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →