Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione dello studente alla classe successiva, risultante dalla pagella e dal verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, nonché voti e criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pagella, il verbale di scrutinio finale, i voti del primo e del secondo quadrimestre e i criteri di valutazione relativi all’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la doglianza riguardava, in particolare, l’asserita inosservanza o insufficiente applicazione del piano didattico personalizzato e delle misure di sostegno o compensative previste per il minore, nonché il pregiudizio relazionale e l’inefficacia concreta della ripetenza in ragione del quadro patologico dello studente. Il Consiglio di classe aveva rilevato il parziale raggiungimento degli obiettivi formativi, il mancato raggiungimento degli obiettivi in numerose discipline e insufficienze in lingua e letteratura italiana, scienze umane, matematica e scienze naturali, oltre a una grave insufficienza in storia e geografia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo verosimile, allo stato degli atti e con la cognizione propria della fase cautelare, che lo studente non possedesse le competenze necessarie per frequentare proficuamente la classe successiva. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non determina di per sé l’illegittimità della non ammissione e, comunque, non può condurre automaticamente all’ammissione alla classe superiore quando permangano numerose e significative lacune nella preparazione di base. La frequenza della classe successiva non è funzionale soltanto al recupero delle carenze pregresse, ma anche all’acquisizione di nuove competenze; pertanto il Consiglio di classe può valorizzare l’inadeguatezza dei livelli di apprendimento rispetto alle esigenze del successivo percorso. È stata inoltre ritenuta non decisiva la prospettazione del danno relazionale e dell’asserita inutilità della ripetenza, poiché la non ammissione non costituisce necessariamente un giudizio assolutamente negativo, ma può rappresentare una misura diretta al consolidamento delle competenze di base e alla migliore formazione dello studente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha esaminato e respinto l’istanza di sospensione degli atti scolastici impugnati.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi degli interessati.
Massime di principio
- L’inosservanza parziale del piano didattico personalizzato o l’insufficiente predisposizione di misure di sostegno e compensative non determinano automaticamente l’illegittimità della non ammissione alla classe successiva, quando il giudizio scolastico evidenzi comunque carenze diffuse e significative nella preparazione di base.
- La frequenza della classe successiva non serve soltanto a consentire il recupero delle lacune dell’anno precedente, ma deve permettere anche l’acquisizione delle nuove competenze proprie della classe frequentata; il Consiglio di classe può quindi negare l’ammissione quando i livelli di apprendimento raggiunti non consentano di affrontare proficuamente il successivo percorso.
- Nella valutazione cautelare della non ammissione scolastica, il giudice amministrativo non può disporre l’ammissione alla classe superiore per il solo fatto che eventuali carenze organizzative o didattiche dell’istituto abbiano inciso sul rendimento, se risulta comunque la mancanza delle competenze necessarie per sostenere il programma successivo.
- La non ammissione alla classe superiore non integra necessariamente un giudizio assolutamente negativo sullo studente, potendo costituire una misura finalizzata al consolidamento delle competenze di base e alla migliore prosecuzione del percorso formativo.
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