Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente pubblica, ammessa a un dottorato di ricerca e collocata in congedo straordinario, a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 2 della l. n. 476/1984 per il periodo di dottorato. La lavoratrice era stata assunta a tempo determinato presso un conservatorio, poi collocata in congedo per perfezionamento all'estero con borsa di studio, quindi in congedo straordinario senza retribuzione per dottorato; successivamente era stata assunta a tempo indeterminato dallo stesso conservatorio, che aveva disposto la prosecuzione del congedo, e infine aveva ripreso servizio prima presso il conservatorio e poi presso un'altra amministrazione del comparto AFAM. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda della lavoratrice, ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione e affermando il diritto al trattamento economico nel periodo di riferimento. Nel ricorso per cassazione le amministrazioni deducevano: 1) violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale era stata eccepita tempestivamente e che il primo atto interruttivo risaliva al 15 novembre 2013, con conseguente prescrizione delle somme anteriori al 15 novembre 2008; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 476/1984, come modificato dalla l. n. 448/2001, sotto tre profili, ossia che il beneficio sarebbe spettato solo ai dipendenti a tempo indeterminato, che la lavoratrice avrebbe rinunciato al trattamento economico, e che la cessazione del rapporto rilevante si sarebbe verificata con il passaggio ad altra amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel dichiarare infondata la prescrizione senza considerare che l'eccezione riguardava le somme retributive maturate nel quinquennio anteriore al 15 novembre 2013 e che, quindi, andava valutata la prescrizione per il periodo anteriore al 15 novembre 2008 fino all'inizio del dottorato (16 gennaio 2006). Il secondo motivo è stato rigettato: le prime due censure sono state dichiarate inammissibili perché nuove e comunque implicanti accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; la terza è stata ritenuta infondata, perché il riferimento normativo alle dimissioni va inteso con riguardo alla pubblica amministrazione in generale, non alla sola amministrazione di originaria appartenenza. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
si applica la prescrizione quinquennale alle pretese retributive; il giudice di merito deve verificare concretamente quali ratei risultino prescritti in relazione al primo atto interruttivo, non potendo limitarsi a una motivazione incongrua rispetto al periodo effettivamente azionato.
disciplina il congedo straordinario per dottorato di ricerca e il relativo trattamento economico; il suo funzionamento richiede una verifica in fatto sulla compatibilità tra durata del rapporto e prosecuzione biennale post-dottorato.
art. 52, comma 57, l. n. 448/2001
ha modificato la disciplina dell'art. 2 l. n. 476/1984, confermando l'impostazione secondo cui il beneficio è legato alla prosecuzione del rapporto per un periodo minimo dopo il dottorato.
la riproposizione dell'eccezione di prescrizione in appello è stata richiamata come rituale, ma la questione non è stata decisiva per la soluzione del primo motivo in cassazione.
artt. 366, n. 6), e 369, n. 4), c.p.c.
sono richiamati a proposito degli oneri di specificazione e di allegazione nel ricorso per cassazione, ai fini dell'eccezione di giudicato interno.
art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 119 del 2011
la modifica che riferisce la cessazione del rapporto a 'qualsiasi' amministrazione pubblica ha valenza esplicativa del significato già insito nella disciplina originaria.
Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
è richiamata per escludere un contrasto con il principio di non discriminazione, quando la durata del contratto a termine non consenta la prosecuzione biennale del rapporto dopo il dottorato.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei crediti retributivi, il giudice deve confrontarsi con il periodo effettivamente coperto dalla pretesa e con la data del primo atto interruttivo, verificando quale parte dei ratei sia realmente prescritta; una motivazione che ignori tale delimitazione è censurabile per incongruenza.
- La riproposizione di un'eccezione in appello non esime, nel giudizio di cassazione, dalla corretta deduzione delle questioni attinenti al giudicato interno, che richiedono il rispetto degli oneri di specificazione e, ove necessario, un ricorso incidentale condizionato.
- Le questioni nuove in cassazione, specie quando implicano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, sono inammissibili anche se astrattamente collegate a norme invocate nel ricorso.
- Il beneficio economico collegato al dottorato di ricerca nel pubblico impiego va interpretato in relazione alla ratio di trattenere nel settore pubblico professionalità qualificate; ai fini dell'obbligo di restituzione o della disciplina del rapporto, rilevano le dimissioni da una qualsiasi amministrazione pubblica e non soltanto dall'ente di originaria appartenenza, quando il lavoratore prosegua comunque nel pubblico impiego.
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