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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19719/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore, dipendente di un consorzio di bacino in liquidazione, aveva chiesto l'accertamento del diritto all'avvio della procedura di mobilità obbligatoria e/o alla cessione del rapporto di lavoro verso l'amministrazione scolastica, con inquadramento nel profilo di collaboratore scolastico, invocando varie disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e della normativa emergenziale sulla mobilità. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo decisiva l'inapplicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001 al consorzio, qualificato come ente pubblico economico sulla base dello statuto. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione di legge e dei canoni ermeneutici contrattuali/statutari, sostenendo che il consorzio dovesse qualificarsi come ente pubblico non economico perché composto da soli enti locali e privo di caratteri imprenditoriali; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) omesso esame di fatto decisivo, sempre in relazione alle clausole statutarie che avrebbero dovuto condurre a diversa qualificazione dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse efficacemente la ratio decidendi, perché la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione dell'interpretazione dello statuto e della natura giuridica del consorzio, mentre in sede di legittimità, quando la qualificazione deriva da atti di autonomia e non da norme di legge, è denunciabile solo la violazione dei canoni ermeneutici e non una mera interpretazione alternativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza d'appello non era mancante o apparente e dunque non vi era violazione del minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo, ma una valutazione del giudice di merito sulle risultanze processuali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base normativa del preteso diritto alla mobilità, ma ritenuto non applicabile in ragione della qualificazione del consorzio come ente pubblico economico

  • art. 33 d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato dal ricorrente quale fondamento della mobilità obbligatoria

  • art. 4, comma 3-bis, d.l. n. 101 del 2013

    invocato dal ricorrente quale ulteriore base della domanda di mobilità/cessione del rapporto

  • art. 1406 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la sentenza costitutiva di cessione del rapporto di lavoro

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione di legge e dei criteri ermeneutici

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    ricordato come norma che, dopo la riforma del 2012, consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per sottolineare che in cassazione devono essere ritualmente allegati gli elementi posti a fondamento della censura

  • artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.

    canoni ermeneutici invocati per contestare l'interpretazione dello statuto del consorzio

  • artt. 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati nel contesto della doglianza interpretativa

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di qualificare il consorzio come ente pubblico non economico

  • art. 1, commi 47, 95, 97 e 101, l. n. 147 del 2013

    richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa mobilità/riassorbimento

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nella motivazione per affermare che gli enti consortili possono, a certe condizioni, rientrare tra le amministrazioni pubbliche

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315

    richiamata per il presupposto processuale relativo al contributo unificato

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. n. 134 del 2012

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012

Massime di principio

  • Quando la qualificazione giuridica di un ente discende da disposizioni statutarie o di autonomia e non da una fonte legale direttamente precettiva, in cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del contenuto dello statuto: è necessario dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
  • La natura di un ente consortile va accertata in relazione alla disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività e agli scopi perseguiti; tuttavia, se la ricostruzione del giudice di merito si fonda su un'interpretazione dello statuto, il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi di interpretazione denunciati in modo specifico.
  • La deduzione di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza è priva di motivazione o la motivazione è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la sufficienza o la persuasività dell'argomentazione.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o documentali compiuta dal giudice di merito.
  • Se il ricorso per cassazione si limita a prospettare un'interpretazione alternativa dei documenti o dello statuto, senza individuare la concreta deviazione dai canoni ermeneutici, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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