Cassazione Civile, Ordinanza n. 19706/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente aveva agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'immissione in ruolo dal 1° settembre 2008 nella classe di concorso A039, assumendo che nell'anno scolastico 2007-2008, nella provincia di Caserta, tre dei cinque posti disponibili fossero stati assegnati alla graduatoria ad esaurimento e solo due a quella dei concorsi ordinari, cui ella apparteneva; da ciò faceva discendere che, nelle operazioni dell'anno successivo, il posto "eccedente" avrebbe dovuto essere attribuito alla graduatoria penalizzata nella tornata precedente, ai sensi dell'art. 399, comma 2, d.lgs. n. 297/1994. La Corte d'appello aveva invece accertato che uno dei cinque posti era stato utilizzato per un passaggio di cattedra di un docente già di ruolo, sicché non vi era stata alcuna eccedenza tra graduatorie. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: violazione dell'art. 399 d.lgs. n. 297/1994, dei d.m. n. 56/2007 e n. 61/2008 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il passaggio di cattedra dovesse essere assimilato a una nuova assunzione; violazione delle medesime fonti e contraddittorietà motivazionale, assumendo che le assunzioni in ruolo sarebbero state illegittimamente effettuate durante la fase di mobilità; violazione degli artt. 399-401 d.lgs. n. 297/1994, contestando la rilevanza della mancata domanda di mobilità del docente che aveva ottenuto il passaggio; violazione degli artt. 3 e 18 l. n. 69/1999 e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che l'immissione in ruolo di quel docente sarebbe stata conteggiata nello scorrimento della graduatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi. Ha osservato, in primo luogo, che il ricorso si fondava su un presupposto erroneo, ossia l'assimilazione del passaggio di cattedra a una nuova assunzione in ruolo: dagli artt. 470 e 471 d.lgs. n. 297/1994 emerge invece una netta distinzione tra mobilità professionale dei docenti già di ruolo e nuove immissioni in ruolo, che avvengono solo sui posti residui dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Ha inoltre rilevato profili di inammissibilità per mancata specificazione delle censure riferite ai decreti ministeriali richiamati, per mancata deduzione dei criteri ermeneutici, per la presenza di una doppia conforme che precludeva il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., e per la genericità del quarto motivo, che non indicava puntualmente il contrasto tra le norme invocate e le affermazioni della sentenza impugnata. È stato anche chiarito che eventuali irregolarità nella precedente tornata di nomine non potevano fondare il diritto azionato, dovendo il giudizio considerare l'esito finale di quelle operazioni, non specificamente impugnate. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione sostanziale dell'amministrazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le immissioni in ruolo avvengono sui posti residui vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità; non si determina una "compensazione" tra graduatorie se il posto è stato utilizzato per mobilità professionale di docente già di ruolo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la distinzione tra mobilità e immissioni in ruolo.
comma 1, comma 2, comma 3
Distingue la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) dalle nuove immissioni in ruolo e stabilisce che queste ultime avvengono solo dopo il completamento della mobilità.
comma 1, comma 2, comma 3
I passaggi di cattedra sono operazioni di mobilità dei docenti già di ruolo, da effettuarsi con criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, quindi non equivalgono a nuove assunzioni.
d.m. n. 56/2007
Richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute generiche e non specificamente correlate alle rationes decidendi.
d.m. n. 61/2008
Richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute generiche e non specificamente correlate alle rationes decidendi.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione delle norme, ma la Corte ha rilevato l'assenza di una specifica deduzione dei criteri ermeneutici violati.
Il richiamo a numerosi decreti ministeriali senza adeguata specificazione è stato indicato come profilo di inammissibilità.
La doppia conforme precludeva la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi formulati per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, perché generici o basati su un presupposto giuridico errato.
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle affermazioni della sentenza contrastanti con le norme invocate; altrimenti è inammissibile.
Non era deducibile il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel sistema scolastico, il passaggio di cattedra del docente già immesso in ruolo costituisce una forma di mobilità professionale e non equivale a una nuova assunzione in ruolo.
- Le immissioni in ruolo sono effettuate solo sui posti residui vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità professionale e territoriale; pertanto, non può pretendersi una compensazione tra graduatorie se il posto è stato correttamente assorbito da un passaggio di cattedra.
- Chi denuncia in cassazione la violazione di decreti ministeriali o di norme di interpretazione contrattuale deve specificare puntualmente le disposizioni violate e il contrasto tra la sentenza impugnata e tali norme; un richiamo meramente assertivo rende il motivo inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione.
- Eventuali irregolarità di una precedente tornata di nomine non fondano, da sole, il diritto alla successiva immissione in ruolo se l'esito di quelle operazioni non sia stato specificamente impugnato e se il giudizio deve essere condotto sull'assetto finale effettivamente risultante.
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