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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19708/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, deducendo di essere stato impiegato per più anni scolastici consecutivi, per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi, mediante supplenze conferite su organico di fatto e fino al 30 giugno, presso lo stesso istituto, nella stessa classe di concorso e per la medesima disciplina di insegnamento. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non dimostrato l'uso distorto del potere organizzativo, perché non risultava né era stata allegata la coincidenza della medesima cattedra. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato: violazione della clausola 5 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 4 l. 124/1999; violazione delle norme europee sul diritto alle ferie retribuite e sulla durata dell'orario di lavoro; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova quanto all'identità della cattedra; violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale; violazione dell'art. 40 CCNL scuola per mancata indicazione nei contratti del docente sostituito e della causa della sostituzione; violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione per non avere valorizzato come pacifici i fatti relativi alla vacanza dei posti e all'assenza di esigenze sostitutive o contingenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel settore scolastico, la reiterazione ultratriennale di supplenze fino al termine delle attività didattiche, svolte presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive, sia sintomatica di un possibile abuso del contratto a termine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, la quale dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il rinnovo di contratti a tempo determinato è legittimo solo se risponde a esigenze realmente provvisorie; se le esigenze sono permanenti e durevoli, il ricorso reiterato al termine è abusivo. Nel settore scolastico, le supplenze su organico di fatto sono giustificate solo dalla temporaneità della copertura.

  • art. 4 l. 124/1999

    Le supplenze su organico di diritto coprono posti vacanti; quelle su organico di fatto, fino al termine delle attività didattiche, sono ammesse per posti non vacanti ma momentaneamente disponibili. Se la disponibilità diventa stabile e pluriannuale, occorre ricondurre la copertura all'organico di diritto.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Richiamato nel ricorso per sostenere il diritto alle ferie retribuite, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato nel ricorso in collegamento con i diritti alle ferie e alle condizioni di lavoro, ma non esaminato autonomamente per assorbimento.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamata nel ricorso insieme alla clausola 5; non costituisce autonomo fulcro della decisione, essendo assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore deve allegare e provare la reiterazione delle supplenze in condizioni sintomatiche di abuso; se ciò avviene, spetta all'amministrazione dimostrare l'effettivo carattere provvisorio della supplenza o altri elementi idonei a escludere l'abuso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel ricorso a sostegno delle censure sull'onere probatorio, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato nel ricorso a sostegno delle censure sulla tutela effettiva, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso a sostegno del diritto di difesa e della prova, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato nel ricorso per censurare la pretesa compressione della tutela giurisdizionale effettiva, ma non esaminato autonomamente per assorbimento.

  • art. 4 TUE

    Richiamato nel ricorso nel quadro dei principi di effettività e leale cooperazione, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 19 TUE

    Richiamato nel ricorso nel quadro dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, senza autonoma trattazione decisoria.

  • art. 40 CCNL Scuola (quadriennio normativo 2006-2009)

    Richiamato nel ricorso per sostenere che i contratti a termine fino al 30 giugno dovessero indicare docente sostituito e causa della sostituzione; motivo assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche può integrare abuso del contratto a termine quando, per durata ultratriennale e stabilità delle condizioni concrete, sia sintomatica della copertura di esigenze permanenti e durevoli e non di mere esigenze provvisorie.
  • Ai fini della verifica dell'abuso non è decisiva la sola etichetta formale di "organico di fatto": occorre accertare in concreto se le esigenze di copertura del posto abbiano carattere temporaneo oppure stabile, tenendo conto della ripetizione degli incarichi presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso.
  • Il lavoratore che alleghi una reiterazione anomala di supplenze deve provare gli elementi sintomatici dell'abuso; una volta allegata e dimostrata tale reiterazione in condizioni significative, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare il carattere provvisorio della copertura e la correttezza del potere organizzativo esercitato.
  • Quando l'esigenza di copertura del posto perda il carattere della temporaneità e si presenti con ricorrenza pluriannuale, l'amministrazione deve valutare la necessità di una modifica della pianta organica; in tal caso la copertura non può essere mantenuta indefinitamente mediante supplenze temporanee.
  • Nel giudizio sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola, la prova dell'identità della "cattedra" non può essere intesa in modo formalistico e isolato, dovendosi valorizzare la sostanziale coincidenza di istituto, classe di concorso e stabilità del fabbisogno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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