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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19717/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente di sostegno che chiedeva accertarsi, ai fini della procedura di mobilità, di aver maturato il requisito del quinquennio di obbligatoria permanenza nel ruolo dei docenti di sostegno per il successivo passaggio al ruolo comune. La docente sosteneva che nel computo dovessero essere considerati anche i periodi di insegnamento svolti con contratti a tempo determinato, poiché la prestazione lavorativa era la medesima. La Corte d'appello aveva invece escluso il computo del servizio pre-ruolo, ritenendo la disciplina giustificata da ragioni oggettive e quindi non discriminatoria ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In Cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la ragione oggettiva era stata allegata dal Ministero solo in appello; con un secondo motivo, denunciava la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro, assumendo che la mancata valorizzazione del servizio a termine integrasse disparità di trattamento non giustificata, anche perché il vincolo riguardava la permanenza nel ruolo di sostegno e non il medesimo alunno o studente disabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la deduzione di ragioni giustificative per escludere la discriminazione costituisce mera difesa in diritto e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando un precedente conforme e ribadendo che, in tema di mobilità scolastica, il quinquennio di permanenza nel ruolo di sostegno deve essere computato includendo anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno svolti nel periodo di preruolo con contratto a tempo determinato, perché si tratta della medesima prestazione lavorativa e la clausola 4 dell'accordo quadro impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che qui non ricorrevano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica alla mera deduzione di ragioni giuridiche difensive volte a escludere la discriminazione.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro non è preclusa la formulazione in appello di mere difese in diritto, non qualificabili come eccezioni nuove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro per la denuncia di violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato quanto alle condizioni di impiego, salvo la presenza di ragioni oggettive; nel caso concreto impedisce di escludere dal computo il servizio pre-ruolo svolto su posto di sostegno.

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994

    Il requisito della permanenza quinquennale nel ruolo dei docenti di sostegno per il passaggio al ruolo comune deve essere interpretato includendo anche il servizio pre-ruolo a tempo determinato svolto sulla medesima prestazione lavorativa.

  • art. 12 d.P.R. n. 970 del 1975

    Richiamato per analogia dal precedente della Corte: il quinquennio di servizio su sostegno va computato includendo i periodi di insegnamento pre-ruolo sulla medesima prestazione lavorativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione del precedente conforme è stata richiamata per relationem come già svolta in altra decisione della Corte.

Massime di principio

  • In materia di mobilità scolastica, quando una norma richiede un quinquennio di permanenza nel ruolo di sostegno per accedere al ruolo comune, nel computo devono essere inclusi anche i periodi di insegnamento pre-ruolo svolti con contratto a tempo determinato, se riguardano la medesima prestazione lavorativa.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato esige parità di trattamento tra servizio prestato a termine e servizio a tempo indeterminato nella progressione di carriera e negli sviluppi professionali, salvo che il datore di lavoro pubblico dimostri ragioni oggettive specifiche e non meramente formali.
  • Nel rito del lavoro, la deduzione in appello di argomenti difensivi in diritto finalizzati a escludere la discriminazione non integra nuova eccezione vietata dagli artt. 345 e 437 c.p.c.
  • Le giustificazioni addotte dall'amministrazione per differenziare il trattamento tra servizio a termine e servizio stabile non sono idonee se non incidono realmente sulla natura delle mansioni svolte e non evidenziano una differenza oggettiva della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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