Cassazione Civile, Ordinanza n. 19713/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni aspiranti docenti avevano chiesto che fosse riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti entro il 19 gennaio 2000 presso Accademie di belle arti, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori e Istituti musicali pareggiati, così da ottenere l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, distinguendo tra titolo valido per l'accesso all'insegnamento e titolo abilitante. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 7, del d.m. n. 353 del 2014 per asserita disparità di trattamento rispetto al diploma magistrale, denunciando violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 2) violazione dell'art. 4 della l. n. 508 del 1999, sostenendo che i diplomi AFAM di vecchio ordinamento avessero valore abilitante; 3) violazione dell'art. 1, comma 107, l. n. 228 del 2012, in combinato con l'art. 4 l. n. 508 del 1999, assumendo che tale norma confermasse l'equiparazione al titolo abilitante; 4) riproposizione di eccezioni e richieste disattese nei gradi di merito, senza specifica critica alla sentenza impugnata; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle tariffe professionali in tema di spese. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a investire un decreto ministeriale con giudizio di costituzionalità, ha giudicato infondati i motivi centrali sull'asserito valore abilitante dei diplomi AFAM e ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi per difetto di specificità o perché subordinati alla fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la normativa richiamata non attribuisce valore abilitante ai diplomi AFAM di vecchio ordinamento, ma solo valore di titolo valido per l'accesso all'insegnamento o equipollenza ad altri titoli ai fini espressamente previsti dalla legge. Ha ribadito la distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante, richiamando la propria giurisprudenza e quella costituzionale e amministrativa. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure non specificamente correlate alla decisione impugnata e quella sulle spese, perché formulata solo come derivazione dell'asserita fondatezza del ricorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), n. 7, d.m. n. 353 del 2014
Non può costituire oggetto di giudizio di legittimità costituzionale perché si tratta di un atto privo di forza di legge; inoltre non è ravvisata la prospettata disparità di trattamento rispetto al diploma magistrale.
La disposizione distingue la validità dei diplomi AFAM ai fini dell'accesso all'insegnamento dal valore abilitante, che viene riconosciuto solo a specifici diplomi di didattica della musica.
art. 1, comma 107, l. n. 228 del 2012
La norma attribuisce l'equipollenza dei diplomi finali del previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello ai fini indicati dalla legge, ma non riconosce valore abilitante.
art. 1, comma 102, l. n. 228 del 2012
L'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello è prevista al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per specifiche qualifiche e per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, non quale abilitazione all'insegnamento.
L'abilitazione all'insegnamento si consegue al termine di un percorso distinto, comprensivo di tirocinio formativo attivo ed esame finale con valore abilitante, successivo al titolo accademico.
art. 2-ter d.lgs. n. 59 del 2017
L'abilitazione nelle scuole secondarie si consegue dopo il percorso universitario/accademico di formazione iniziale e il superamento della prova finale, dunque come posterius rispetto al titolo accademico.
La Corte richiama per relationem la motivazione di una precedente pronuncia conforme.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferiti alla decisione impugnata; la mera riproposizione di eccezioni di merito è inammissibile.
La censura sulle spese è inammissibile quando viene prospettata solo come conseguenza dell'asserita fondatezza del ricorso e non come autonoma critica della statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a fondamento della questione di costituzionalità, ma la Corte non ravvisa la denunciata disparità di trattamento.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità costituzionale non può essere sollevato in relazione a un atto privo di forza di legge, come un decreto ministeriale.
- La distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante all'insegnamento deve essere mantenuta ferma quando la normativa assegna al primo solo valore di accesso o equipollenza e al secondo una funzione ulteriore, conseguibile mediante un percorso formativo distinto.
- L'equipollenza di un titolo accademico ad altro titolo previsto dall'ordinamento non implica, di per sé, il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento.
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili le censure generiche, apodittiche o meramente riproduttive delle difese di merito, se non individuano una specifica violazione di legge o un vizio dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- La doglianza sulle spese processuali è inammissibile se non critica autonomamente la statuizione impugnata ma si limita a dipendere dall'asserita fondatezza degli altri motivi.
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